Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
Tuttavia, dal momento che i programmi zootecnici possono offrire un vantaggio economico solo se la loro portata è sufficientemente grande, occorre evitare di aumentare l’importo dei fondi propri richiesti.
Pur comprendendo la motivazione dell’aumento degli aiuti finanziari, il CDF ritiene che un aiuto finanziario pari a un massimo dell’80 per cento dei costi totali computabili vada ben oltre il consueto limite massimo del 50 per cento. Pertanto, respinge il limite massimo dell’80 per cento.
La disposizione sui progetti di ricerca all’articolo 25 capoverso 1bis secondo il diritto vigente, in base alla quale deve essere indennizzato al massimo l’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti,
viene spostata al capoverso 3 dell’articolo 14, allineandola alla formulazione del capoverso 2. Nella rubrica dell’articolo 14 viene stralciato «degli allevatori» poiché, oltre alle organizzazioni di allevamento, anche gli istituti delle scuole superiori cantonali e federali possono presentare una domanda di aiuti finanziari per progetti di ricerca. Poiché il budget per i progetti di ricerca è limitato a 1 milione,
l’UFAG terrà conto della sostenibilità economica dell’organizzazione di allevamento nello stanziare i fondi e la documenterà di conseguenza nei documenti di valutazione. Ciò avveniva già in passato, eccezion fatta per la documentazione nei documenti di valutazione.
Titolo prima dell’articolo 15
Viene introdotta la nuova sezione 2: «Tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche».
Articolo 15 Ripartizione dei fondi tra le specie
Il presente articolo riprende l’articolo 22a dell’OAlle vigente. Il titolo – «Assegnazione dei contributi» - è sostituito con «Ripartizione dei fondi tra le specie» poiché descrive meglio i contenuti.
Al capoverso 1 è stabilita la ripartizione dei fondi disponibili tra le specie in relazione agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (in prec.: contributi per la tenuta del libro genealogico, contributi per gli esami funzionali). Le modifiche a livello di ripartizione dei fondi tra le specie sono marginali.
Le esigue riduzioni delle quote relative a bovini e suini sono giustificate dal principio della sostenibilità economica delle organizzazioni di allevamento.
In Svizzera si registra un aumento dell’effettivo di pecore lattifere. Di conseguenza, queste richiedono sempre più fondi a scapito dell’allevamento caprino. La quota di aiuti finanziari destinati all’allevamento di pecore da carne, invece, rimane invariata nonostante il calo dell’effettivo. Per ovviare a questo squilibrio, e anche per ragioni di classificazione standardizzata per specie, gli ovini ora includono anche le pecore lattifere.
Visto che non vengono più versati aiuti finanziari per l’allevamento di cavalli da sport, dalla quota di fondi destinati agli equidi è detratta la quota delle organizzazioni di allevamento di cavalli da sport (cfr. commento art. 12).
Sulla base della chiave di riparto specifica della specie di cui al capoverso 1, le organizzazioni di allevamento possono richiedere aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche per i loro singoli programmi zootecnici secondo le aliquote di indennità di cui al nuovo allegato 1 che è determinante ai fini della ripartizione dei fondi tra organizzazioni di allevamento per specie. Le indennità che l’organizzazione di allevamento riceve sono descritte nel commento all’articolo 21. Analogamente all’OAlle vigente, se i fondi per la specie interessata non sono sufficienti, i contributi da versare sono ridotti proporzionalmente (cpv. 2).