Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Nel suo rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, il CDF raccomanda di stralciare definitivamente l’articolo 22a capoverso 3 che prevedeva l’aumento della tariffa forfettaria in relazione alla tenuta del libro genealogico e agli esami funzionali in quanto è in contrasto con la LSu e viola i principi di risparmio e redditività. La raccomandazione del CDF è attuata stralciando il capoverso 3. Rispetto all’OAlle vigengte, le aliquote d’indennità non potranno quindi più essere aumentate.
Anche il capoverso 4 è stralciato perché aveva senso soltanto in relazione all’OAlle vigente, laddove si doveva definire un meccanismo di riduzione e di aumento delle aliquote di indennità. Ciò non è più il caso poiché la nuova OAlle prevede soltanto la possibilità di applicare riduzioni.
Articolo 16 Diritto ai contributi
L’articolo 16 è aggiunto ex novo e contiene gli aspetti fondamentali del diritto agli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del capitolo 3.
La disposizione al capoverso 1, secondo cui solo le organizzazioni di allevamento riconosciute hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla sezione 2, a livello di contenuti riprende il capoverso 1 dell’articolo 14a dell’OAlle vigente. La soglia minima di 50 000 franchi l’anno per organizzazione di allevamento di cui al capoverso 2 è stata ripresa dall’OAlle vigente (art. 22 cpv. 1).
Il capoverso 3 stabilisce che i contributi per la tenuta del libro genealogico di cui agli articoli 18 e 19 sono versati soltanto se per la medesima razza vengono versati anche aiuti finanziari di cui all’articolo 20 e viceversa. Un’organizzazione di allevamento per una razza non può presentare una domanda di aiuti finanziari soltanto per la tenuta del libro genealogico né soltanto per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche per una razza. Per poter essere sostenuta mediante aiuti finanziari della Confederazione l’organizzazione di allevamento deve essere attiva sia nell’ambito della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche sia in quello della tenuta del libro genetico.
Articolo 17 Programma zootecnico
Il presente articolo è stato aggiunto ex novo.
Il sistema di promozione dell’allevamento della Confederazione viene adeguato in vista dell’attuazione dell’articolo 141 D-LAgr e della «Strategia sull’allevamento 2030». Oggi gli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali vengono erogati senza verificare l’efficacia della loro inclusione nel programma zootecnico. Tuttavia, la tenuta del libro genealogico e la registrazione delle caratteristiche zootecniche sono elementi fondamentali di un programma zootecnico e costituiscono la base per la stima dei valori genetici che, a loro volta, sono utilizzati dagli allevatori per selezionare i migliori animali genitori. Passando da esami funzionali predefiniti alla registrazione di un numero variabile di caratteristiche zootecniche, le organizzazioni di allevamento possono determinare autonomamente quelle rilevanti per i loro programmi zootecnici. Ciò agevola il sostegno a favore del rilevamento di nuovi dati, come ad esempio quelli sulla salute dell’animale o sulle emissioni di metano.
L’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr stabilisce che gli aiuti finanziari nell’ambito del programma zootecnico (contributi per la tenuta del libro genealogico e per la valutazione delle caratteristiche zootecniche; art. 18-20) possono essere versati purché si tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere.
Per registrare l’efficacia dei programmi zootecnici nei cinque ambiti succitati, le loro caratteristiche sono state valutate, in collaborazione con le organizzazioni di allevamento, assegnando un punteggio di 0 (nessuna efficacia), 1 (efficacia bassa), 3 (efficacia media) e 5 (efficacia elevata). La somma dei punti in ciascun ambito indica la rispettiva efficacia potenziale del programma zootecnico. L’adegua-