Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

tezza di un programma zootecnico è data dal rapporto tra il punteggio più basso e quello più alto, basandosi su un’interpretazione di «efficienza adeguata» secondo il D-LAgr nel senso di un programma zootecnico con un’efficienza bilanciata in tutti gli ambiti in questione. Per tutte le specie animali, gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono concessi soltanto ai programmi zootecnici con un’adeguatezza pari ad almeno 0,2. Tutti i programmi zootecnici attualmente finanziati dalla Confederazione raggiungono questa soglia minima.

L’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr non prevede deroghe all’esigenza di un’efficacia adeguata dei programmi zootecnici negli ambiti della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere. Durante i lavori svolti congiuntamente con le organizzazioni di allevamento era stato proposto di dispensare dall’esigenza di adeguatezza i programmi zootecnici per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», che attualmente danno diritto ad aiuti finanziari, sostenendo che in tal modo le organizzazioni di allevamento interessate avrebbero avuto l’opportunità di sviluppare il loro programma zootecnico gradualmente, iniziando da poche caratteristiche zootecniche. Nei programmi zootecnici a scopo di conservazione, l’obiettivo è innanzitutto accrescere la popolazione. Una selezione eccessiva è in contrasto con questo obiettivo. Tuttavia, poiché un’adeguatezza di 0,2 può essere assolutamente raggiunta anche con un’unica caratteristica, l’applicazione di tale soglia minima non è un limite per i programmi zootecnici a scopo di conservazione. Nel momento in cui tali programmi includono diverse caratteristiche, è opportuno che anche per essi debba essere considerata l’adeguatezza minima. Per i programmi zootecnici a scopo di conservazione tale aspetto è particolarmente importante, onde accrescere la popolazione della razza in questione e, attraverso un allevamento adeguato, trovare allevatori interessati e disposti a creare nonché rifornire una corrispettiva nicchia di mercato.

L’UFAG controlla periodicamente l’adeguatezza minima di 0,2. In particolare, quando nel programma zootecnico e nell’allegato 1 vengono aggiunte nuove caratteristiche zootecniche è necessario verificare se i programmi zootecnici sostenuti soddisfano ancora l’esigenza dell’adeguatezza minima di 0,2. L’UFAG si riserva inoltre il diritto di modificare o rendere più severa la valutazione dell’adeguatezza (tipo di valutazione e valutazione delle singole caratteristiche), al fine di aumentare l’efficienza dei programmi zootecnici in uno o più ambiti (redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute o benessere degli animali). Ad esempio, nella valutazione effettuata finora un programma zootecnico non può essere valutato negativamente in termini di efficacia in uno degli ambiti menzionati. In base all’attuale valutazione dei programmi zootecnici, tutti quelli già promossi continueranno a essere presi in considerazione nel nuovo sistema di promozione, anche se alcuni vi rientreranno a malapena. La valutazione dei programmi zootecnici sarà modificata nei prossimi anni e quelli che già oggi adempiono le esigenze in maniera appena sufficiente devono prepararsi di conseguenza ed essere meglio calibrati sull’efficacia nei cinque ambiti menzionati (registrare e valutare ulteriori caratteristiche zootecniche e relativa efficacia). Inoltre, i programmi zootecnici relativi agli animali da reddito svizzeri devono essere impostati in modo da fornire un contributo al sistema alimentare svizzero.

I programmi zootecnici delle organizzazioni di allevamento vengono integrati nella decisione di riconoscimento. Questa modifica si applica al momento dell’ulteriore riconoscimento delle organizzazioni di allevamento secondo il nuovo diritto (cfr. commento art. 50).

I programmi zootecnici attuali sono consultabili al link Programmi zootecnici – Homepage (admin.ch).

Articolo 18 Tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e came-

lidi del Nuovo Mondo

Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Stabilisce le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo. Nell’OAlle vigente tali condizioni erano fissate agli articoli 15-21.

Le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico che vengono riprese nel presente articolo sono le seguenti: l’animale deve essere iscritto nel libro genealogico, i suoi genitori e