Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Com’è il caso per le altre specie animali, anche le regine o le regine fucaiole devono avere un’età minima, essere in vita almeno il primo giorno del periodo di riferimento e avere almeno una caratteristica zootecnica registrata di cui all’allegato 1 numero 2 (cpv. 1 lett. d).
I capoversi 3-5 riprendono, per analogia, i capoversi 3-5 dell’articolo 18.
Articolo 20 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche
Questo nuovo articolo fissa le disposizioni di base sugli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche.
Si applica il seguente principio: siccome la stima dei valori genetici è fondamentale per l’attuazione di programmi zootecnici, la registrazione delle caratteristiche zootecniche è sostenuta soltanto se è utilizzata ai fini della stima dei valori genetici. Fanno eccezione la genotipizzazione e le caratteristiche zootecniche registrate in base a metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente (cpv. 2 e 3). Un esempio è la registrazione della produzione di latte secondo l’ICAR, la quale prescrive ad esempio che le misurazioni devono essere effettuate su tutta la mandria e non solo sugli animali di un programma zootecnico. I dati registrati in questo modo non devono confluire in una stima dei valori genetici. La genotipizzazione è sostenuta con l’intero contributo, mentre le caratteristiche zootecniche registrate con metodi riconosciuti internazionalmente su singoli animali che non confluiscono nella stima dei valori genetici sono sostenute con metà del contributo. Per la genotipizzazione ciò significa che non è necessaria una stima genomica dei valori genetici. Le tipizzazioni possono quindi essere utilizzate semplicemente per il controllo dell’ascendenza o delle tare ereditare. Tuttavia, la tipizzazione deve essere effettuata con un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione a singolo nucleotide (tipizzazione SNP; SNP = single nucleotide polymorphism).
La stima dei valori genetici delle caratteristiche del programma zootecnico viene sostenuta con fondi pubblici. I valori genetici stimati possono essere pienamente efficaci solo se la graduatoria dei candidati alla selezione in base ai valori genetici può essere consultata in modo trasparente da tutti gli allevatori di un’organizzazione di allevamento, nonché da quelli che sono membri di un’altra organizzazione di allevamento o che non sono affiliati ad alcuna organizzazione di allevamento. In linea di principio, quindi, è opportuno che le organizzazioni di allevamento rendano accessibili al pubblico i valori genetici stimati. Poiché nei modelli statistici attualmente utilizzati per stimare i valori genetici, ad ogni animale dell’albero genealogico viene attribuito un valore genetico e un programma zootecnico può contenere molte caratteristiche, le organizzazioni di allevamento dovrebbero pubblicare milioni di valori genetici. Molti degli animali per i quali viene calcolato il valore genetico non sono più in vita. Pertanto, al capoverso 4 la pubblicazione dei valori genetici è limitata agli animali che entrano in considerazione come genitori, ovvero che sono di razza pura e in vita (candidati alla selezione). La pubblicazione è limitata agli allevatori interessati. Questi ultimi non sono solo i membri dell’organizzazione di allevamento, bensì tutti coloro che potrebbero utilizzare l’animale genitore in questione. Al capoverso 4 è impiegata l’espressione «resi accessibili» a indicare che non si tratta forzatamente di una pubblicazione. È sufficiente un elenco dei valori genetici nella rivista specializzata dell’organizzazione,
nell’area riservata ai membri del suo sito web o in un’apposita applicazione mobile («app»), anche se si devono sostenere spese di abbonamento (proporzionate). È presumibile che un allevatore interessato non membro dell’organizzazione di allevamento sia in grado di versare questa quota. I valori genetici devono essere pubblicati almeno una volta all’anno. Per il primo periodo di riferimento con l’introduzione del nuovo sistema di promozione dell’allevamento, viene concesso un termine suppletivo di 90 giorni come periodo transitorio fino a quando i valori genetici dovranno essere resi pubblici per la prima volta secondo il nuovo sistema di promozione dell’allevamento. L’ultima frase del capoverso 4 stabilisce che anche le persone al di fuori della cerchia degli allevatori devono avere accesso, su richiesta, alle informazioni sui valori genetici stimati. La richiesta deve essere giustificata e la motivazione deve dimostrare un interesse legittimo. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di una ricerca sui progressi compiuti nel quadro di programmi zootecnici. Ogni volta che al capoverso 4 si parla di pubblicare o di rendere accessibili i valori genetici stimati s’intende anche la loro accuratezza.