Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
nonni devono essere iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza e la sua percentuale di sangue della relativa razza deve ammontare ad almeno l’87,5 per cento (cpv. 1 lett. a-c). In tal modo un animale è considerato di razza pura secondo le norme dell’International Committee for Animal Recording (ICAR), l’organismo internazionale che definisce gli standard operativi per la raccolta dei dati del controllo funzionale. Nel presente articolo queste condizioni vengono estese agli equidi. In analogia alle altre specie animali, in futuro per gli equidi il contributo per la tenuta del libro genealogico sarà versato per giumente e stalloni, non più per i puledri.
Gli animali castrati sono esclusi dal contributo per la tenuta del libro genealogico (cpv. 1 lett. d). Il contributo è versato soltanto agli animali iscritti nel libro genealogico che possono essere utilizzati per la riproduzione e sono potenziali candidati alla selezione.
Inoltre, per ogni specie animale è fissata la condizione di un’età minima oppure di una nascita o rimonta iscritta nel libro genealogico. Ciò garantisce che il contributo per la tenuta del libro genealogico venga versato solo per animali da allevamento e non anche per quelli da macello (cpv. 2).
Gli animali iscritti nel libro genealogico morti, dei quali si utilizza sperma o ovuli congelati, non vengono sostenuti. Il contributo è versato solo a quelli in vita almeno il primo giorno del periodo di riferimento (cpv. 1 lett. a). Oltretutto sarebbe difficile per l’UFAG svolgere un controllo. Come potrebbe verificare le scorte di sperma o di ovuli? Sarebbe sufficiente utilizzare una dose di sperma di un toro? Quale sarebbe il limite per poter versare i contributi per la tenuta del libro genealogico?
Un’altra condizione è che nel periodo di riferimento l’animale deve avere almeno una caratteristica zootecnica registrata secondo l’articolo 20 (cpv. 1 lett. d). L’animale deve partecipare attivamente a un programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento. Questa disposizione renderebbe superflua la prima parte della lettera a perché le caratteristiche zootecniche possono essere registrate solo su animali in vita o appena macellati. Tuttavia, l’esigenza di cui alla lettera a è importante in relazione al capoverso 3 (v. sotto).
In analogia all’articolo 22 capoverso 9 dell’OAlle vigente, il capoverso 3 disciplina un’eccezione. In singoli casi può succedere che durante un determinato periodo gli animali da allevamento non diano discendenti, ad esempio, se vi sono problemi di salute o di fertilità. Affinché questi animali abbiano comunque diritto ai contributi per la tenuta del libro genealogico o non perdano il diritto già acquisito,
l’esigenza di una caratteristica registrata non si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo se per un animale non è documentata una monta o una nascita in tali periodi di riferimento. Ciò consente agli animali da allevamento, soprattutto nei programmi zootecnici di portata più piccola, di essere lasciati «a riposo» per un massimo di due periodi di riferimento se, ad esempio, in questi programmi zootecnici di portata più piccola vengono registrate solo le caratteristiche zootecniche associate alla riproduzione. In questo caso la disposizione del capoverso 1 lettera a è importante, ossia gli animali devono essere in vita per avere diritto ad aiuti finanziari.
Il capoverso 4 riprende l’articolo 22 capoverso 8 dell’OAlle vigente.
Articolo 19 Contributi per la tenuta del libro genealogico per le api
Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico per le api sono disciplinate in un articolo separato utilizzando la formulazione specifica adattata alla biologia di riproduzione delle api. Nei contenuti sono però identiche a quelle delle altre specie di cui all’articolo 18. Nell’OAlle vigente le condizioni per le api erano stabilite all’articolo 21.
A differenza di quanto prescritto dal diritto vigente, le condizioni relative alla purezza della razza e all’ascendenza si applicano ora anche alle regine e alle regine fucaiole iscritte nel libro genealogico (cpv. 1). La formulazione riprende quella delle condizioni per ottenere contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 29).