Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Al capoverso 5 è stabilito che la registrazione di una caratteristica zootecnica fa scattare il contributo, anche se la valutazione non è stata ancora effettuata. Il capoverso 6 stabilisce che la valutazione di una caratteristica zootecnica registrata deve avvenire entro un anno dalla sua registrazione. La data in cui vengono effettuate le valutazioni durante il periodo di riferimento è irrilevante. Le caratteristiche zootecniche del periodo di riferimento che per motivi legati alle tempistiche non hanno potuto essere incluse nell’ultima valutazione devono essere valutate entro l’anno successivo. Non importa in quale periodo di riferimento vengono effettate. In caso contrario, i contributi già versati per la registrazione e la valutazione devono essere restituiti.
Per la valutazione delle caratteristiche zootecniche si considera lo stato prima della plausibilizzazione dei dati della valutazione (ma dopo la plausibilizzazione dei dati ai fini della registrazione nella banca dati). Se viene effettuata la registrazione delle caratteristiche, cioè se vengono inserite nella banca dati, significa che hanno superato la fase della plausibilizzazione. Tuttavia, queste misurazioni non possono adempiere le esigenze per la valutazione e non vengono quindi prese in considerazione.
Sono comunque indennizzate dalla Confederazione perché quando si effettua la registrazione delle caratteristiche non si conoscono ancora gli standard di qualità dei dati ai fini della valutazione e i costi di registrazione sono sorti in buona fede. L’UFAG verificherà a campione l’assenza di misurazioni registrate delle caratteristiche zootecniche mediante controlli di plausibilità prima della stima dei valori genetici. Il numero di fenotipi registrati dichiarati nei conteggi delle organizzazioni di allevamento e le dimensioni dei sistemi di equazioni delle stime dei valori genetici serviranno come punti di riferimento.
Articolo 21 Caratteristiche zootecniche, aliquote d’indennità per gli aiuti finanziari e rispettiva mo-
difica
Il presente articolo riprende in parte le disposizioni dell’articolo 22 dell’OAlle vigente. La prima parte del capoverso 1 vigente viene spostata all’articolo 16 capoverso 2. Nella seconda parte del capoverso viene eliminata la seguente disposizione: «se un’organizzazione o un’impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta». Essa è infatti superflua perché le organizzazioni di allevamento riconosciute sono le uniche beneficiarie degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche cui fa riferimento il presente articolo.
I capoversi 3 e 4 del presente articolo riprendono il capoverso 3 dell’articolo 22 dell’OAlle vigente. Il capoverso 4 dell’OAlle vigente, secondo cui gli aiuti finanziari possono essere computati soltanto per gli animali i cui proprietari sono membri attivi dell’organizzazione di allevamento è stato stralciato. Ciò consente alle organizzazioni di allevamento, ad esempio, di conteggiare anche caratteristiche zootecniche rilevate su animali ibridi. Questi ultimi in genere non vengono iscritti o menzionati nel libro genealogico (p.es. nei programmi di allevamento di suini), ma nell’allevamento dei suini in particolare, l'obiettivo effettivo dei programmi è proprio quello di ottimizzare le prestazioni di questi animali, la cui carne è destinata al consumo. I programmi di incrocio di solito mirano a ottimizzare le prestazioni degli animali di razza pura di partenza in vista delle prestazioni dell'incrocio. Proprio per questo motivo, è essenziale che tali programmi zootecnici possano beneficiare di un aiuto finanziario per la registrazione delle caratteristiche zootecniche degli animali ibridi, alla stregua della registrazione di caratteristiche zootecniche nel quadro di programmi di allevamento di animali di razza pura. Un altro esempio è il sostegno dei dati dei macelli mediante aiuti finanziari. Al momento della macellazione, cioè al momento della registrazione delle caratteristiche zootecniche quali il peso o la qualità della carcassa, gli animali appartengono ai macelli. Tuttavia, dovrebbe essere possibile utilizzare nei programmi zootecnici queste preziose informazioni, che probabilmente aumenteranno notevolmente in futuro in vista della digitalizzazione dei macelli, e sostenerle mediante aiuti finanziari.
I capoversi 1 e 2 sono stati aggiunti ex novo in ragione del nuovo sistema di promozione. In collaborazione con le organizzazioni di allevamento relative a una specie animale è stato stilato un elenco delle caratteristiche zootecniche attualmente elaborate dalle organizzazioni di allevamento e delle aliquote d’indennità per la tenuta del libro genealogico per animale nonché per la registrazione e la valutazione