Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
delle caratteristiche, per misurazione. Le aliquote sono state fissate sulla base della contabilità finanziaria e, se disponibile, dalla contabilità aziendale delle organizzazioni di allevamento. Le aliquote d’indennità e le caratteristiche zootecniche sono elencate nel nuovo allegato 1 (cpv. 1). Per quanto riguarda le caratteristiche zootecniche, è riportata una tabella con le caratteristiche zootecniche di ogni specie. L'UFAG può modificare l'allegato 1. Ciò potrebbe rendersi necessario per i seguenti motivi.
Il Parlamento decide in merito al credito per l’allevamento di animali. I contributi massimi per ciascuna specie sono stabiliti all’articolo 15 dell’OAlle e non possono essere superati. Il Consiglio federale decide quindi la ripartizione del credito per l’allevamento tra le specie animali da reddito. Le indennità (V) che un’organizzazione di allevamento riceve sono calcolate moltiplicando il numero di misurazioni (mi) per l’aliquota d’indennità (ai) globalmente per tutte le caratteristiche (t) del programma zootecnico, ossia:
௧
𝑉 ൌ 𝑚ଵ ∗ 𝑎ଵ 𝑚ଶ ∗ 𝑎ଶ ⋯ 𝑚௧ ∗ 𝑎௧ ൌ 𝑚 ∗ 𝑎
ୀଵ
Se i fondi destinati a una determinata specie non sono sufficienti per soddisfare le esigenze finanziarie (Vtotale) di tutti i programmi zootecnici, le singole indennità (V) vengono ridotte proporzionalmente. Questa procedura dimostra che l’applicazione di questa formula è un processo matematico e tecnico che consente di regolamentare le indennità in un allegato
dell’OAlle che può essere adeguato dall’UFAG.
Le aliquote d’indennità per ogni registrazione delle caratteristiche zootecniche sono calcolate sulla base dei costi netti dei dati contabili (d’esercizio) delle organizzazioni di allevamento e quindi hanno anche un carattere tecnico.
Secondo la «Strategia sull’allevamento 2030» e il messaggio sulla PA22+, il nuovo sistema di promozione dell’allevamento deve essere flessibile integrando in tempi brevi gli sviluppi e i progressi nel settore dell’allevamento. La regolamentazione delle aliquote d’indennità in un allegato dell’OAlle, che può essere adeguato dall’UFAG, assicura tale flessibilità in quanto consente di estendere il diritto ad aiuti finanziari a registrazioni di nuove caratteristiche zootecniche sviluppate dalle organizzazioni di allevamento prevedendo anche le rispettive aliquote d’indennità.
Anche se il Consiglio federale utilizzasse l’OAlle per decidere le aliquote per ogni misurazione registrata di una caratteristica zootecnica, la sua decisione tangerebbe solo il rapporto relativo tra le aliquote e non le indennità in termini assoluti. Questo perché quando le risorse finanziarie disponibili per sostenere i programmi zootecnici di una specie si rivelano insufficienti, le aliquote vengono ridotte proporzionalmente. La regolamentazione delle aliquote nell’ordinanza del Consiglio federale non sarebbe così rigorosa come sembra.
Per questi motivi la ripartizione dei fondi in relazione a una singola specie viene disciplinata come specifica tecnica in un allegato dell’OAlle che può essere modificato dall’UFAG.
Nell’OAlle vigente le aliquote forfettarie per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali per categoria zootecnica erano stabilite negli articoli 15-21. Dato il nuovo sistema di promozione questi articoli non sono ripresi così come formulati nell’OAlle vigente, ma vengono sostituiti dagli articoli 18-20 nonché dall’allegato 1.
Le organizzazioni di allevamento possono presentare all’UFAG una domanda di modifica delle caratteristiche zootecniche o delle aliquote d’indennità (cpv. 2). Ciò è il caso, ad esempio, se un’organizzazione di allevamento ha elaborato una nuova caratteristica zootecnica e vuole che venga inclusa tra quelle che danno diritto ad aiuti finanziari, oppure se le aliquote vanno adeguate a causa di un rincaro. In questi casi l’UFAG verifica,