Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
nel caso di una domanda di iscrizione di una nuova caratteristica zootecnica, se la sua registrazione è conforme a criteri internazionali e scientifici;
nel caso di una domanda di modifica di una caratteristica zootecnica già sostenuta, se la modifica è conforme a criteri internazionali e scientifici nonché se allo stesso tempo apporta un miglioramento a livello di efficienza.
In entrambi i casi l’UFAG decide sia sull’iscrizione della caratteristica zootecnica nell’allegato 1 sia sulla modifica della caratteristica zootecnica nell’allegato 1. Consulta le organizzazioni di allevamento della specie in questione e tiene conto del loro parere nella sua decisione. Va notato che una caratteristica zootecnica che dà diritto ad aiuti finanziari non deve necessariamente essere utilizzata e conteggiata da tutte le organizzazioni di allevamento.
Secondo gli articoli 1 e 6 LSu gli aiuti finanziari possono essere versati soltanto se conseguono lo scopo in modo economico ed efficace nonché se il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. L’utilizzo efficiente degli aiuti finanziari è quindi un imperativo ai sensi della LSu. Ciò vale anche per gli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Le aliquote d’indennità e le caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 devono pertanto essere oggetto di una verifica regolare da parte dell'UFAG. Se da tale verifica emerge la necessità di intervenire, si procede a adeguare le aliquote d’indennità o a stralciare singole caratteristiche zootecniche.
Titolo prima dell’articolo 22: Sezione 3: Conservazione delle razze svizzere
Il vigente capitolo 4 diventa la nuova sezione 3 del capitolo 3. Inoltre, il titolo è formulato menzionando la conservazione delle razze svizzere in generale.
Art. 22 Tipi di contributi e pubblicazione
Il presente articolo riprende l’articolo 23 dell’OAlle vigente.
Al capoverso 2 sono apportate alcune modifiche formali.
Secondo l’OAlle vigente, un’organizzazione di allevamento per essere riconosciuta doveva eseguire esami funzionali (nuova OAlle: registrazione delle caratteristiche zootecniche) e stime dei valori genetici o valutazioni genetiche (nuova OAlle: stima dei valori genetici, fermo restando che la valutazione genetica non è più ammessa) oltre che tenere il libro genealogico per la razza in questione. Ai sensi della nuova OAlle la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono obbligatorie soltanto se l’organizzazione di allevamento richiede aiuti finanziari a tal fine. Se non fa domanda di aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, l’organizzazione di allevamento può essere riconosciuta solo per la tenuta del libro genealogico (cfr. commento art. 3). Un’organizzazione di allevamento che viene sostenuta con contributi per misure di conservazione o progetti di ricerca deve, secondo la Confederazione, esercitare attività zootecniche come prescritto nell’OAlle vigente. Ciò include la tenuta dei libri genealogici nonché la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Il capoverso 3 stabilisce quindi che gli aiuti finanziari per i progetti di conservazione delle razze svizzere e per la gestione di banche genetiche nazionali possono essere versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta solo se questa riceve allo stesso tempo aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» non rientrano in questa disposizione, poiché vengono versati tramite le organizzazioni di allevamento agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 32.
Articolo 23 Razza svizzera
Il presente articolo riprende il capoverso 1 dell’articolo 23a dell’OAlle vigente.
Articolo 24 Razza il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»