Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
Il presente articolo riprende i capoversi 2-4 dell’articolo 23a dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato, fatti salvi alcune piccoli adeguamenti formali. Al capoverso 3 la cifra 0.501 è sostituita da 0.500 poiché data la precedente formulazione dei capoversi 2 e 3 «valori dell’indice globale >=0.5 e <0.501» era escluso, non volutamente, dalla disposizione.
Articolo 25 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la ge-
stione di banche genetiche nazionali
Il presente articolo riprende l’articolo 23b dell’OAlle vigente.
Viene eliminato il capoverso 2 vigente secondo cui i fondi per progetti di ricerca non utilizzati possono essere impiegati per progetti di conservazione e per la gestione di banche dati nazionali (cfr. commento art. 12).
Il nuovo capoverso 2 riprende il capoverso 3 dell’articolo 23b dell’OAlle vigente. Le disposizioni relative alle organizzazioni riconosciute sono stralciate perché la possibilità di riconoscimento di organizzazioni per l’esecuzione di progetti di conservazione non è più prevista dalla nuova OAlle (cfr. commento art. 3). Oltre agli aventi diritto ad aiuti finanziari per progetti di conservazione sono aggiunti i gestori di banche genetiche quali aventi diritto alle rispettive indennità (cpv. 2 lett. b).
La disposizione del capoverso 4 dell’articolo 23b dell’OAlle vigente è coperta dall’articolo 14 capoverso 2 della nuova OAlle perciò non deve essere ripetuta.
Articolo 26 Gestione di banche genetiche nazionali
Il presente articolo riprende l’articolo 23bbis dell’OAlle vigente senza alcuna modifica dei contenuti.
Articolo 27 Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali
Il presente articolo riprende l’articolo 23bterdell’OAlle vigente senza alcuna modifica dei contenuti.
Articolo 28 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»:
condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini
Il presente articolo riprende l’articolo 23d dell’OAlle vigente.
Al capoverso 1 lettera a viene stralciata la menzione dell’animale nel libro genetico perché non corrisponde allo scopo di questa condizione per il versamento degli aiuti finanziari. Gli aiuti finanziari per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» devono essere versati solo per gli animali iscritti nel libro genealogico.
Per quanto concerne la condizione relativa al grado di consanguineità del discendente nato vivo, oltre al grado di consanguineità che si basa sull’albero genealogico, viene data la possibilità di utilizzare il grado di consanguineità fondato sul genoma (cpv. 2 e art. 31) che va calcolato in base alla tipizzazione del singolo nucleotide con almeno 10 000 SNP. Il grado di consanguineità che si basa sull’albero genealogico, dal canto suo, oltre ad almeno tre generazioni, deve considerare tutte le generazioni esistenti. Questa aggiunta è stata fatta perché dopo l’introduzione, il 1° gennaio 2023, dei contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» è emerso che in alcuni casi si è abusato di questa disposizione omettendo di considerare le generazioni esistenti nel calcolo del grado di consanguineità. L’articolo 31 illustra il calcolo del grado di consanguineità.