Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Al capoverso 3 le condizioni che devono essere adempiute dagli animali femmine iscritti nel libro genealogico sono state allineate a quelle relative al contributo per la tenuta del libro genealogico. Gli animali femmine considerati devono quindi adempiere le condizioni di cui all’articolo 18 capoversi 1-3. Per la purezza della razza delle Franches Montagnes va inoltre osservato l’articolo 12 capoverso 4.
Infine, ai capoversi 1, 2 e 5 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 29 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»:
esigenze per il versamento degli aiuti finanziari per le api
Il presente articolo riprende l’articolo 23e dell’OAlle vigente.
Analogamente all’articolo 28, al capoverso 1 lettera a viene stralciata la menzione della regina o della regina fucaiola nel libro genealogico (cfr. commento art. 28). Inoltre, al capoverso 2 vengono apportati gli stessi adeguamenti di quelli all’articolo 28 per quanto concerne il grado di consanguineità. Lo stesso vale per il capoverso 3 per gli animali femmine iscritti nel libro genealogico. Qui, inoltre, viene eliminata l’esigenza relativa all’esecuzione di un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto. Nella nuova OAlle, infatti, non si disciplinano più gli esami funzionali. Infine, nel titolo nonché ai capoversi 1-3 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 30 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»:
importo degli aiuti finanziari
Il presente articolo riprende l’articolo 23c dell’OAlle vigente.
Le aliquote di contributo ai capoversi 2 e 3 sono arrotondate.
Al capoverso 5 viene aggiornato il rimando ai contributi per analisi del DNA e genotipizzazioni. L’articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2 ivi menzionato, che disciplinava il contributo per l’allevamento di api mellifere per la tenuta del libro genealogico per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA, non esiste più nella nuova OAlle. Ora le genotipizzazioni possono essere sostenute dalla Confederazione mediante gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Pertanto, viene inserito un rimando all’articolo 20.
Infine, ai capoversi 1-5 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 31 Grado di consanguineità
Il presente articolo è stato aggiunto ex novo e disciplina il calcolo del grado di consanguineità.
Articolo 32 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: ver-
samento degli aiuti finanziari
Il presente articolo riprende l’articolo 23f dell’OAlle vigente. Vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico e viene modificata la suddivisione in capoversi dell’articolo.
Titolo prima dell’articolo 33
Il capitolo 5 dell’OAlle vigente diventa la sezione 4 del capitolo 3. Inoltre «progetti di ricerca» è sostituito da «progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento» (cfr. commento 33).
Articolo 33
Il presente articolo riprende l’articolo 25 dell’OAlle vigente.