Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
3.3.2 Impiego della tassa
L’impiego della TTPCP è disciplinato dagli articoli 19 e 19a LTTP. La prassi consolidata consiste nel destinare massimo 2/3 dei proventi netti alla Confederazione e 1/3 ai Cantoni. Otto anni dopo l’introduzione della TTPCP, l’ARE ha effettuato un’indagine sull’impiego della quota di proventi spettante ai Cantoni73, dalla quale è risultato che questi ultimi presentano notevoli differenze per quanto riguarda la rigidità delle norme autoimposte per l’impiego delle risorse. L’articolo 19 capoverso 3 LTTP stabilisce che i Cantoni «impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati». All’epoca dell’indagine, solo otto Cantoni applicavano norme vincolanti per l’impiego della quota di proventi della TTPCP74. Inoltre, la maggior parte dei Cantoni non tiene conto delle regioni di montagna e periferiche, sebbene la chiave di riparto della tassa a favore dei Cantoni dipenda anche da simili criteri (art. 19a LTTP). Un aumento della quota dei proventi della TTPCP spettante ai Cantoni non appare dunque opportuno.
3.4 Compatibilità tra compiti e finanze
Con le misure proposte, alla Confederazione sono attribuiti diversi nuovi compiti:
• il Consiglio federale procede a nuove valutazioni dell’assegnazione dei veicoli alle categorie di tassa e del calcolo delle tariffe. Sulla base di tali valutazioni, comunica con sette anni di anticipo le modifiche delle tariffe e della suddivisione in categorie previste per l’anno in questione;
• per un periodo di cinque anni dall’introduzione dei veicoli elettrici nella TTPCP, il Consiglio federale può promuovere l’acquisto di tali veicoli. I contributi d’investimento non devono superare l’importo degli sconti per i veicoli elettrici. Ciò significa che anche i contributi d’investimento diminuiranno con il tempo. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per l’erogazione dei contributi e il relativo ammontare;
• tutti gli ulteriori provvedimenti e adeguamenti non costituiscono nuove misure, quanto piuttosto l’aggiornamento, la modifica o l’ampliamento di compiti o strumenti di incentivazione già esistenti.
Per assolvere tali nuovi compiti gli uffici competenti UFT e UDSC necessitano di risorse supplementari, come più dettagliatamente descritto al numero 5.1.2.
3.5 Attuazione
Le modifiche proposte della TTPCP richiedono adeguamenti a livello di legge. Le diverse modifiche della LTTP comportano successivi adeguamenti a livello di ordinanza. Si tratta tra l’altro delle seguenti misure:
73 Verwendung des Ertragsanteils der Kantone an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 2009.
74 Ibid.