Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

altro modo. I viaggi a monte e a valle del traffico combinato saranno quindi soggetti alla TTPCP, ma grazie alla corresponsione del contributo per il trasbordo e il carico/scarico i trasporti combinati non subiranno alcun rincaro rispetto a oggi; piuttosto, verranno meno le condizioni preferenziali per le catene di trasporto in tale forma di traffico. I mezzi finanziari resi disponibili dai maggiori proventi della TTPCP saranno impiegati per il contributo per il trasbordo e il carico/scarico.

3.2 Adeguamenti della tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

Con la crescente diffusione di tipologie di veicoli elettrici che per via delle loro caratteristiche non sono soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ma alla tassa forfettaria, il Consiglio federale sta valutando possibili soluzioni per tenere conto del fatto che tali veicoli generano meno costi esterni. Si tratta dei veicoli soggetti alla TFTP elencati in modo esaustivo all’articolo 4 OTTP, tra cui in particolare autobus e autosnodati. Il Consiglio federale propone di introdurre una TFTP per i veicoli elettrici (E-TFTP) mediante l’introduzione di nuove categorie di tassa secondo l’articolo 4 capoverso 1 OTTP, ma con un’aliquota più bassa per l’equivalente elettrico di una tipologia di veicolo. Non è dunque necessario modificare la LTTP. L’articolo 9 di tale legge non si oppone a una tassa forfettaria per i veicoli elettrici anche se questi possono essere tassati, in linea di principio, in modo commisurato alle prestazioni. L’attuale articolo 9 LTTP prevede già adesso una delega al Consiglio federale per quanto riguarda la disciplina dei dettagli e il calcolo della tassa forfettaria. La concretizzazione avverrà quindi nell’ambito della modifica delle disposizioni esecutive.

3.3 Conferma delle regolamentazioni esistenti

La presente sezione approfondisce le singole componenti della TTPCP esistente che secondo il parere del Consiglio federale sono tuttora utili al funzionamento della tassa e restano pertanto invariate nel presente progetto.

3.3.1 Calcolo in base al peso totale massimo autorizzato

Il calcolo della tassa si basa sin dalla sua introduzione sul peso totale del veicolo. Il peso totale massimo autorizzato è un valore definito nella licenza di circolazione e corrisponde al peso a vuoto del veicolo più il carico massimo autorizzato. Per il calcolo della tassa non è mai stato rilevante il peso effettivo, ossia il livello di carico effettivo. In tal modo lo stesso veicolo, vuoto o carico che sia, è sì sempre soggetto alla medesima tassazione, ma si crea tra l’altro un incentivo a compiere il minor numero possibile di viaggi e a caricare il più possibile i veicoli. D’altro canto sarebbe estremamente impegnativo a livello tecnico e oneroso sotto il profilo finanziario misurare il peso effettivo di un veicolo con una frequenza adeguata a ottenere una base di dati sufficientemente attendibile per il calcolo della tassa. Il peso totale massimo autorizzato deve dunque essere mantenuto come base di calcolo.