Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

Consiglio federale precisa una disposizione della LTTP che in futuro consentirà di differenziare i veicoli non più solo in base alla norma EURO di appartenenza, ma anche in funzione delle loro emissioni di gas serra e della loro efficienza energetica.

Secondo le disposizioni oggi vigenti dell’ATT, i veicoli possono essere differenziati solo in base alle norme EURO. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo e dell’ulteriore adempimento dei suoi obblighi costituzionali, la TTPCP dovrebbe poter differenziare anche in funzione delle emissioni o del consumo (v. n. 1.1.4). Alla luce degli sviluppi nella composizione del parco veicoli, presentati al numero 1.1.3.3, in un prossimo futuro le norme EURO non saranno più il criterio di differenziazione ideale per le categorie di tassa della TTPCP. Poiché una differenziazione in funzione delle emissioni di CO2 perde la propria efficacia con l’aumentare del numero di veicoli a zero emissioni fossili, si dovrà prendere in considerazione anche il criterio dell’efficienza energetica delle propulsioni, eventualmente tenendo conto della modalità di rifornimento dell’energia motrice.

Grazie alla considerazione di questi due nuovi criteri e alla conseguente possibilità di differenziare i veicoli in modo più preciso nelle categorie di tassa in base ai costi esterni da essi causati, l’effetto di trasferimento del traffico sopra descritto, ottenuto con la TTPCP, viene consolidato e ulteriormente incentivato. È questo un obiettivo costituzionale secondo l’articolo 84 capoverso 2 Cost. Inoltre, l’articolo 85 Cost. sancisce il mandato costituzionale di internalizzare i costi esterni non coperti, inducendo a porre al centro della discussione il principio di causalità di cui all’articolo 74 capoverso 2 Cost., in base al quale i costi che non sono coperti da altre prestazioni o tasse e che sono sostenuti dalla collettività sono a carico di chi li ha causati.

Sono queste senz’altro riflessioni da tener presente per le modifiche della LTTP, ma non è prevista una loro attuazione diretta insieme alle disposizioni esecutive relative al presente progetto, in quanto al momento non sussiste alcuna necessità in tal senso e un intervento al riguardo non appare opportuno alla luce delle disposizioni dell’ATT. Le corrispondenti modifiche della LTTP (art. 6 e 8) dovranno piuttosto costituire la base per poter sviluppare ulteriormente il sistema in un secondo momento.

3.1.7 Conversione del rimborso forfettario della TTPCP nel traffico combinato in un contributo generale al trasbordo e carico/scarico

Con il messaggio72 sulla legge sul trasporto di merci il Consiglio federale propone l’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 3 LTTP, in virtù del quale i tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato hanno dato finora diritto a una restituzione forfettaria. Nella revisione totale della legge sul trasporto di merci è invece prevista la creazione delle basi legali per un contributo al trasbordo e carico/scarico. A beneficiare di tale contributo, sotto forma di bonus, saranno i trasporti che utilizzano la ferrovia nell’ambito della catena di trasporto. Il bonus sarà valido per le operazioni di carico nel luogo di partenza e di scarico nel luogo di destinazione, nonché per il trasbordo dalla strada alla rotaia o dalla rotaia al battello per il trasporto di merci, indipendentemente dal fatto che le merci siano trasportate nel traffico combinato o in

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