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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimento

Il contributo d’investimento è versato in tre tranche:

a. il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 87e lettera b: all’inizio dei lavori;

b. il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 87e lettera b: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;

c. la differenza tra gli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.

Titolo dopo l’art. 87j

Sezione 4: Calcolo del contributo d’investimento

Art. 87k

Il contributo d’investimento è calcolato sulla base della categoria, della potenza dell’impianto e delle aliquote fissate nell’allegato 2.4.

Art. 87l e 87m

Abrogati

Art. 87y cpv. 2

2 L’UFE riduce il contributo d’investimento nella misura di un eventuale contributo di progettazione accordato.

Art. 89 Ricavi

1 Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:

a. per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato dayahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l’impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l’allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;

b. per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità;

c. per le garanzie di origine: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.6;

d. per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.7.