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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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a. il 40 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: all’inizio dei lavori;

b. il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;

c. la differenza tra gli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.

Titolo prima dell’art. 81

Sezione 5: Criteri di calcolo per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Titolo dopo l’art. 83

Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 84 Quota in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

1 In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:

a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l’aumento della potenza atteso a seguito dell’ampliamento e la potenza complessiva dopo l’ampliamento;

b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento; tuttavia, la quota non può superare il 70 per cento della potenza dell’impianto.

Art. 85 Calcolo del contributo d’investimento

1 Il contributo d’investimento si calcola nel modo seguente:

a. per i nuovi impianti: per kW di potenza;

b. per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l’articolo 84 in seguito all’ampliamento o al rinnovamento.

2 Le aliquote sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.

3 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l’aliquota è pari al 70 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7.

4 Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.