Progetto
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
a. il 40 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: all’inizio dei lavori;
b. il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;
c. la differenza tra gli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.
Titolo prima dell’art. 81
Sezione 5: Criteri di calcolo per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica
Titolo dopo l’art. 83
Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione
Art. 84 Quota in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli
1 In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:
a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l’aumento della potenza atteso a seguito dell’ampliamento e la potenza complessiva dopo l’ampliamento;
b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento; tuttavia, la quota non può superare il 70 per cento della potenza dell’impianto.
Art. 85 Calcolo del contributo d’investimento
1 Il contributo d’investimento si calcola nel modo seguente:
a. per i nuovi impianti: per kW di potenza;
b. per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l’articolo 84 in seguito all’ampliamento o al rinnovamento.
2 Le aliquote sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.
3 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l’aliquota è pari al 70 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7.
4 Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.