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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Art. 80b Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a. l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all’articolo 71;

b. la quota presunta di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento;

c. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.

Art. 80c Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

1 L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole devono essere messi in esercizio entro tre anni dalla ricezione della decisione di cui all’articolo 80b.

2 Per la proroga del termine e la notifica di messa in esercizio si applica per analogia l’articolo 30edecies capoversi 2–4.

Art. 80d Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi quattro anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’organo d’esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

b. per i rinnovamenti: un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell’impianto elencati nell’allegato 2.3;

c. la potenza installata; e

d. la produzione netta di due anni d’esercizio completi.

3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogare il termine. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 80e Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento tenendo conto dell’importo massimo stabilito nella garanzia di cui all’articolo 80b secondo le disposizioni dell’articolo 85.

Art. 80f Versamento scaglionato del contributo d’investimento

Il contributo d’investimento è versato in tre tranche: