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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Art. 87a

1 Il contributo d’investimento è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento.

2 Le aliquote per categoria sono fissate nell’allegato 2.4.

Art. 87c cpv. 2

2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

Art. 87d cpv. 1

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.

Art. 87e Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a. l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista;

b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.

Art. 87f Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del

termine e obbligo di notifica

1 Ricevuta la decisione di cui all’articolo 87e, il richiedente deve raggiungere uno stato di avanzamento del progetto secondo l’allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all’allegato 6.2 e mettere in esercizio l’impianto.

2 L’articolo 30dsepties capoversi 2–5 si applica per analogia.

Art. 87g Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’organo d’esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.

Art. 87h, frase introduttiva

Su richiesta del richiedente, l’organo d’esecuzione può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

Art. 87i Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto effettivamente installata.