Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Cpv. 3: l’articolo 22a capoverso 3 sancisce il principio secondo cui la regolazione Sunshine nel settore delle reti deve essere sostituita da una regolazione per incentivi se non si constata un sufficiente aumento dell’efficienza con corrispondenti ripercussioni sui costi di rete. A questo proposito, l’UFE redige ogni quattro anni un rapporto per valutare questo sviluppo sotto il profilo quantitativo. A tal fine l’UFE tiene conto dei risultati pubblicati dalla ElCom e può effettuare anche confronti econometrici dell’efficienza. Tali confronti sono più vantaggiosi poiché tengono conto delle differenze tra i comprensori dei gestori di rete in modo molto più completo di quanto non sarebbe possibile attraverso gli indicatori di costo nel quadro della regolazione Sunshine. A tal fine la ElCom deve tuttavia assicurarsi di mettere a disposizione dell’UFE tutte le informazioni necessarie a tale confronto, comprese quelle non rilevate nell’ottica della presente normativa.
Art. 27 cpv. 4
L’elenco nel capoverso 4 viene adeguato alle nuove disposizioni in materia di metrologia (art. 8a cpv. 2, 8abiscpv. 4) e al trasferimento della disposizione nei processi informativi. La disposizione è completata inoltre dall’aggiunta dell’articolo 19d capoverso 6 OAEl nell’ambito delle modifiche di legge legate alla flessibilità.
Art. 31f
Alla luce delle modifiche di legge relative alla flessibilità, questa disposizione è abrogata.
Art. 31n
Capoverso 1: l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per l’inizio del 2025. I fornitori del servizio universale hanno quindi un anno di tempo per prepararsi all’adempimento delle quote minime di cui all’articolo 4a. Essi devono da un lato, in vista dell’anno tariffario 2026 e degli anni tariffari successivi, evitare di stipulare contratti vincolanti che promettano una quota eccessiva di produzione propria ampliata a partire da energie rinnovabili per le forniture che non rientrano nel servizio universale; dall’altro, i fornitori del servizio universale con una produzione propria ridotta devono prepararsi a sfruttare sufficienti fonti di approvvigionamento per l’energia indigena e rinnovabile.
Capoverso 2: per il prodotto elettrico standard, i fornitori del servizio universale hanno tempo tre anni tariffari (2025–2027) per adeguarsi alla soglia del 75 per cento. Tale proroga è necessaria perché le imprese soggette all’obbligo di etichettatura talvolta acquistano le garanzie di origine con tre o quattro anni di anticipo nel quadro di contratti di acquisto a lungo termine. A ciò si aggiunge il fatto che il passaggio può ripercuotersi anche sulla configurazione dei prodotti e quindi sulle strutture tariffarie e dei prezzi delle aziende di approvvigionamento energetico. Nel caso di aziende di proprietà pubblica è necessario a volte anche attraversare dei processi politici.
Capoverso 3: per quanto riguarda le nuove disposizioni sulla tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato (art. 4c), dall’entrata in vigore della modifica i gestori delle reti di distribuzione dispongono di circa un anno e mezzo per garantire i quantitativi di elettricità necessari. Il 31 agosto dell’anno tariffario 2026, almeno il 75 per cento dei quantitativi di elettricità necessari al servizio universale nell’anno tariffario 2027 deve essere garantito attraverso la produzione propria ampliata oppure contratti di acquisto stipulati entro tale data. Per l’anno tariffario 2028 la quota garantita ammonta ad almeno il 50 per cento, per l’anno tariffario 2029 ad almeno il 25 per cento.
N. III
Nel quadro della Strategia Reti elettriche, il 1° giugno 2019 era entrata in vigore una modifica temporanea degli articoli 4–4c per un periodo inizialmente di poco inferiore ai quattro anni (RU 2019 1381). Con la modifica dell’OAEl del 23 novembre 2022 (RU 2022 772) la validità della presente versione degli articoli 4–4c è stata prorogata fino alla fine del 2030. A questo periodo di validità limitato della modifica è stato accidentalmente assoggettato anche l’attuale articolo 4d (differenze di copertura nel servizio