Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Il capoverso 3 limita l’estensione geografica di una CLE: in primo luogo, deve essere limitata al territorio di un Comune (art. 17d cpv. 3 secondo periodo). Inoltre, se sul territorio comunale in questione operano più gestori di rete, la comunità deve limitarsi a un solo comprensorio. Sono inoltre esclusi livelli di tensione superiori a 36 kV (livelli di rete 1–4). Innanzitutto, a questi livelli di tensione più elevati non deve essere collegato nessun utente. In secondo luogo, tenendo conto della topologia della rete, la situazione degli allacciamenti alla rete dei diversi utenti deve essere tale da consentire a ogni impianto di produzione della comunità di rifornire qualsiasi utente finale della comunità senza ricorrere a tali livelli di tensione più elevati. Questa restrizione impedisce che le comunità possano estendersi eccessivamente sul territorio di Comuni molto vasti, il che sarebbe in contrasto con il requisito della «vicinanza» (art. 17d cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAEl).

Il capoverso 4 precisa che ogni centro di consumo, ogni impianto di produzione e ogni impianto di stoccaggio può essere assegnato a una sola comunità. Naturalmente, i consumatori finali possono includere svariati centri di consumo in diverse comunità.

Capoverso 5: se in un secondo momento uno dei presupposti per la costituzione di una comunità locale di energia elettrica non è più soddisfatto – in particolare se si supera la soglia percentuale di cui al capoverso 1 – tutti i partecipanti devono essere nuovamente trattati come se non facessero parte di una CLE. In particolare decade l’agevolazione per il corrispettivo per l’utilizzazione della rete ai sensi dell’articolo 19h. Inoltre, i piccoli consumatori rientrano integralmente nel servizio universale del gestore di rete locale.

Art. 19f Rapporto tra i partecipanti

Capoverso 1: come nel caso del raggruppamento ai fini del consumo proprio, anche per la costituzione di una comunità locale di energia elettrica non è necessaria alcuna forma societaria particolare. Analogamente all’articolo 16 capoverso 4 OEn, tuttavia, gli aspetti più importanti devono essere concordati per iscritto. Per quanto riguarda la lettera c occorre notare che si tratta esclusivamente di costi interni. I costi esterni generati dal gestore della rete di distribuzione locale confluiscono nelle sue tariffe per l’utilizzazione della rete, di misurazione e del servizio universale.

Secondo il capoverso 2 occorre massimizzare il grado di autoapprovvigionamento di una CLE; in altre parole, l’elettricità autoprodotta deve essere distribuita in via prioritaria tra i partecipanti. Le opportunità che si presentano sul mercato dell’elettricità non dovrebbero quindi determinare il luogo di vendita dell’elettricità autoprodotta. La tariffa ridotta per l’utilizzazione della rete costituisce comunque un incentivo a vendere internamente l’elettricità autoprodotta.

Art. 19g Rapporto con il gestore della rete di distribuzione

I gestori delle reti di distribuzione sono soggetti a diversi obblighi nei confronti delle comunità locali di energia elettrica, la maggior parte dei quali deriva già dalla legge. Compete ad esempio ai gestori di rete dotare tutti i consumatori finali e tutti gli impianti di produzione di un contatore di elettricità intelligente (art. 17d cpv. 2 lett. b e 17abiscpv. 3 LAEl). Inoltre spetta a loro la fatturazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, del corrispettivo per la misurazione e del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale. Importante è inoltre il loro ruolo nell’ambito della gestione dei processi di scambio dei dati (cfr. art. 8e).

Capoverso 1: come nel caso del raggruppamento ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 OEn), al gestore della rete di distribuzione locale devono essere comunicati i principali valori di riferimento della comunità, comprese eventuali modifiche. In assenza di tali dati (in particolare relativi ai partecipanti e agli impianti di produzione) esso non può effettuare i processi di scambio dei dati e di conteggio.

In virtù del capoverso 2 le comunità locali di energia elettrica hanno bisogno della collaborazione del gestore della rete di distribuzione. Nell’elenco, non esaustivo, sono citati due obblighi di informazione