Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Il ricorso agli utilizzi garantiti della flessibilità è un’ulteriore prerogativa dei gestori delle reti di distribuzione. Tuttavia, per potervi accedere, il gestore di rete deve operare nel proprio comprensorio e utilizzare la flessibilità al servizio della rete ai sensi dell’articolo 19a capoverso 1 OAEl e per una delle garanzie di cui all’articolo 17c capoverso 4 LAEl. Contrariamente alla prerogativa di cui all’articolo 19c OAEl, il titolare della flessibilità non può vietare tale utilizzo e ciò non comporta alcuna rimunerazione.

Cpv. 2

Tale ricorso alla flessibilità comporta l’obbligo per il gestore della rete di distribuzione di informare il titolare della flessibilità in questione. Tale informazione differisce a seconda che l’utilizzo avvenga per l’adeguamento dell’immissione (art. 17c cpv. 4 lett. a LAEl) o in caso di grave e imminente pericolo per l’esercizio sicuro della rete (art. 17c cpv. 4 lett. b LAEl). Nel primo caso, l’informazione deve essere fornita su richiesta, ma almeno a ogni fatturazione. Ciò può avvenire, ad esempio, tramite un portale clienti specifico per ogni titolare della flessibilità. Nel secondo caso, l’informazione deve essere fornita immediatamente. Una comunicazione è considerata immediata se effettuata entro tre giorni dall’effettivo utilizzo della flessibilità.

Cpv. 3

Poiché il ricorso agli utilizzi garantiti è assicurato anche se questi contrastano con i diritti di utilizzo detenuti da terzi, è imperativo che questi ultimi possano, su richiesta, ottenere informazioni su tali utilizzi dai gestori delle reti di distribuzione.

Cpv. 4

In generale, i gestori delle reti di distribuzione devono informare i titolari della flessibilità interessati e i terzi direttamente soggetti a limitazioni dei propri diritti in merito alla quantità di energia [kWh] utilizzata per le garanzie di cui all’articolo 17c capoverso 4 LAEl. Il gestore di rete sceglie il mezzo di comunicazione a tal fine, ma garantisce trasparenza e un’accessibilità affidabile e aggiornata.

Cpv. 5

Trasferimento dell’articolo 8c capoversi 5 e 6 OAEl, che viene così ampliato con l’utilizzo garantito della flessibilità di cui all’articolo 17c capoverso 4 lettera a LAEl.

Cpv. 6

L’utilizzo della flessibilità è garantito attraverso l’adeguamento dell’immissione nella rete pubblica. La portata di tale garanzia è limitata a una quota massima del 3 per cento dell’energia prodotta annualmente per impianto. Al di là di questo 3 per cento, l’utilizzo della flessibilità richiede la stipula o l’adeguamento del contratto, ai sensi dell’articolo 19b o 19c OAEl, a seconda che la flessibilità sia considerata come esistente o meno. In ogni caso, il superamento della soglia del 3 per cento comporta il versamento di un indennizzo al titolare della flessibilità.

I gestori delle reti di distribuzione sono responsabili dell’elaborazione di direttive trasparenti e non discriminatorie, che disciplinano l’attuazione tecnica della gestione dell’immissione. Essi definiscono una prassi comune per valutare l’adeguamento dell’immissione. Se non riescono ad accordarsi sulle direttive da adottare in tempo utile o se queste non sono adeguate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori (art. 27 cpv. 4 OAEl).

Art. 19e Costituzione di una comunità locale di energia elettrica

Il capoverso 1 fissa la produzione minima di elettricità (cfr. art. 17d cpv. 2 lett. c LAEl) di una comunità locale di energia elettrica (CLE) in due volte superiore rispetto a quella dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (cfr. art. 15 cpv. 1 OEn). Ciò è dovuto al fatto che per una CLE è relativamente più facile introdurre al suo interno impianti di produzione poiché, a differenza di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, non è vincolata al luogo di produzione (art. 14 OEn).

La disposizione nel capoverso 2 si ritrova identica nell’articolo 15 capoverso 2 OEn.