Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
elevato potenziale di produzione propria, la comunità può anche immettere nella rete una quantità di energia elettrica superiore a quella prelevata. La «produzione eccedente» può essere venduta nel quadro dell’obbligo di ritiro di cui all’articolo 15 LEne o a piacere sul mercato libero dell’elettricità. In questo secondo caso, a tutti i prelievi di energia elettrica si applica la tariffa ridotta per l’utilizzazione della rete, poiché la comunità si approvvigiona del tutto autonomamente; è irrilevante se l’elettricità autoprodotta sia immessa direttamente in rete o dopo uno stoccaggio intermedio. Per semplificare l’esecuzione, tutte le operazioni di immissione e prelievo devono essere trattate allo stesso modo. In altre parole, non è possibile distinguere tra il prelievo di energia elettrica effettuato direttamente per il consumo o per lo stoccaggio intermedio oppure, viceversa, tra l’immissione di energia elettrica da un impianto di produzione o da un impianto di stoccaggio. Se l’utilizzo di impianti di stoccaggio all’interno di una comunità locale di energia elettrica comporta una riduzione sproporzionata del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, il Consiglio federale può ridurre lo sconto di cui al capoverso 1. Occorre sottolineare che dall’impiego di accumulatori di energia elettrica può derivare un doppio privilegio. Da un lato vi è l’opportunità di aumentare i quantitativi di elettricità per i quali si può beneficiare della tariffa ridotta per l’utilizzazione della rete. Inoltre, secondo il nuovo articolo 14a capoverso 1 lettera b e capoverso 4 LAEl, gli impianti di stoccaggio sono esentati dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
Secondo il capoverso 3 lo sconto si riduce al 15 per cento se tutti gli impianti di produzione e tutti i consumatori finali sono collegati allo stesso livello di rete ma non allo stesso tratto di linea. Questa riduzione è motivata dal fatto che in tali casi i flussi di elettricità interni non possono raggiungere un determinato centro di consumo senza il ricorso a un livello di tensione superiore, il che comporta costi aggiuntivi dovuti alla trasformazione della tensione.
Il capoverso 4 precisa che la riduzione tariffaria riguarda soltanto i costi di rete computabili in senso stretto, mentre non è applicata alle componenti tariffarie indicate nell’elenco.
Art. 22 cpv. 3–5
In virtù del nuovo articolo 15b LAEl e delle disposizioni esecutive contenute negli articoli 13e e 13f dell’ordinanza, decadono i precedenti capoversi 3–5 dell’articolo 22.
Art. 26d
Cpv. 1: per assicurare la comparabilità dei risultati è essenziale che la ElCom garantisca una certa coerenza nell’effettuazione dei diversi confronti nei settori di cui all’articolo 22a capoverso 2 LAEl. In particolare, il confronto dei costi di rete deve avvenire tra gestori delle reti di distribuzione con caratteristiche strutturali simili (art. 19 OAEl). A tal fine la ElCom tiene conto in particolare dei costi indennizzati dalla società nazionale di rete e inclusi nelle tariffe della rete di trasporto derivanti dall’allacciamento di un impianto per il potenziamento della rete (art. 15b LAEl). Inoltre, per determinati confronti può essere opportuno che la ElCom tenga conto solo di determinati gestori delle reti di distribuzione.
Per migliorare la comparabilità dei risultati relativi ai costi di rete, la ElCom può impiegare in particolare anche metodi statistico-econometrici per il confronto dei costi di rete complessivi, al fine di rilevare meglio le differenze tra i gestori di rete rispetto a quanto non avvenga ricorrendo agli indicatori specifici dei livelli di rete.
Cpv. 2
Per quantificare la maggiore trasparenza a favore dei consumatori finali e contribuire così a una qualità adeguata e a una maggiore efficienza delle prestazioni, i risultati ottenuti dalla ElCom in virtù dell’articolo 22a LAEl sono pubblicati annualmente.
Dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati la ElCom è autorizzata a rendere accessibili i dati personali ai sensi dell’articolo 36 capoverso 5 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) attraverso una procedura di richiamo.