Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
particolarmente importanti per la costituzione delle CLE. Per quanto riguarda la situazione degli allacciamenti alla rete, si tratta soprattutto dell’ubicazione dei punti di immissione e di prelievo (punti di misurazione) e della rispettiva potenza allacciata alla rete.
Capoverso 3: la fatturazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete è più complessa nel contesto di una CLE, poiché i gestori di rete devono distinguere tra il corrispettivo per l’utilizzazione della rete ridotto e quello dovuto integralmente e tra i flussi di energia elettrica prelevati «internamente» ed «esternamente». L’articolo 17e capoverso 5 LAEl facilita loro questo compito. In base a questa disposizione, i «flussi di elettricità interni» prodotti e commercializzati simultaneamente in seno alla comunità sono attribuiti ai singoli consumatori finali (e gestori di impianti di stoccaggio) in modo proporzionale e uniforme in funzione dei loro prelievi di rete. Il capoverso 3 precisa le fasi di lavoro attraverso le quali i gestori di rete attuano nel dettaglio tale disposizione. Una volta eseguite queste operazioni, il gestore di rete conosce per ogni singolo consumatore finale (e gestore di un impianto di stoccaggio) in che percentuale i suoi prelievi di elettricità beneficiano della tariffa ridotta per l’utilizzazione della rete e in quale no.
Capoverso 4: nell’ambito del servizio universale, tuttavia, ai fini di questa semplificazione vanno considerati soltanto i prelievi di rete dei consumatori finali effettivamente riforniti nel servizio universale. Per i consumatori finali nel libero mercato occorre osservare che, nell’ambito dei processi informativi di cui all’articolo 8e, i gestori di rete devono comunicare al fornitore di energia elettrica in questione la percentuale che si considera autoprodotta dal consumatore finale in applicazione dell’articolo 17e capoverso 5 LAEl e capoverso 3. Su questa base il fornitore di energia elettrica interessato può emettere la propria fattura.
Capoverso 5: per la riscossione del corrispettivo per la misurazione nell’ambito delle comunità locali di energia elettrica non è necessaria alcuna norma speciale. Particolarmente rilevanti sono i limiti massimi delle tariffe di cui all’articolo 8 capoverso 2, che a livello di bassa tensione (livello di rete 7) sono leggermente superiori in caso di partecipazione a una comunità locale di energia elettrica (lett. a n. 1). Questa tariffa massima lievemente superiore tiene conto dell’onere supplementare che i gestori delle reti di distribuzione sostengono nell’ambito di una CLE (dovuto a processi di scambio dei dati più complessi).
Per quanto riguarda la fatturazione, occorre sottolineare altri due aspetti: in primo luogo, la comunità è libera di stabilire una regolamentazione interna per l’assunzione dei costi che si discosti dalla fatturazione del gestore di rete. In particolare si può utilizzare un’altra formula per determinare la chiave di ripartizione di cui al capoverso 3, senza che ciò modifichi i rapporti debitori verso l’esterno. In altre parole, il gestore di rete può sempre appellarsi alla ripartizione proporzionale dei flussi di elettricità interni alla comunità di cui all’articolo 17e capoverso 5 LAEl e capoverso 3. In secondo luogo, per semplificare ulteriormente il processo, sia i gestori di rete che la comunità locale di energia elettrica possono chiedere che la fatturazione sia presentata direttamente al rappresentante della comunità in modo consolidato, ma suddiviso in modo trasparente (art. 17e cpv. 6 LAEl).
Art. 19h Riduzione della tariffa per l’utilizzazione della rete
Secondo l’articolo 17e capoverso 3 LAEl i consumatori finali (e i gestori degli impianti di stoccaggio) di una comunità locale di energia elettrica possono richiedere per i «flussi di elettricità interni», vale a dire i quantitativi di elettricità prodotti in seno alla comunità e contemporaneamente venduti al suo interno, uno sconto massimo del 60 per cento sull’usuale tariffa per l’utilizzazione della rete.
In base al capoverso 1 tale riduzione ammonta al 30 per cento della tariffa standard.
Il capoverso 2 specifica la modalità di attuazione della riduzione. Ai fini dell’applicazione, si considera soltanto la somma delle immissioni e dei prelievi di tutti i partecipanti alla comunità. Due sono le possibili configurazioni: nella maggior parte dei casi, la comunità preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta. Le quantità immesse in rete sono trattate integralmente come «flussi di elettricità interni», che danno diritto alla riduzione della tariffa per l’utilizzazione della rete. Specularmente l’elettricità prodotta internamente deve essere anche venduta internamente (art. 19f cpv. 2). Tuttavia, in presenza di un