Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

genere meno sviluppate e infine i costi di ampliamento all’interno di un comprensorio possono essere ripartiti tra un numero minore di economie domestiche.

Potenziamenti della rete

Per ovviare a questa disparità di trattamento tra le zone urbane e quelle rurali, nella LAEl è stato inserito l’articolo 15b capoversi 2–4. Il capoverso 3 dell’articolo 15b LAEl prevede che i costi per i potenziamenti di rete necessari a livello di media tensione per l’allacciamento di impianti rinnovabili possano essere trasferiti alla Società nazionale di rete sulla base di una domanda e previa autorizzazione della ElCom. In tal modo, tramite l’assunzione solidale attraverso la rete di trasporto, questi costi vengono ripartiti tra tutti gli utenti della rete in Svizzera.

Per il livello di bassa tensione il legislatore prevede invece, nel capoverso 4 dell’articolo 15b LAEl, una rimunerazione forfetaria semplificata per quanto riguarda il numero dei possibili impianti e l’onere d’esecuzione che ne deriva. L’importo forfetario è corrisposto per ogni allacciamento e dipende dalla potenza dell’impianto allacciato. Solitamente il momento in cui viene effettuato il potenziamento della rete non coincide con quello in cui l’impianto è allacciato.

Conformemente alle disposizioni di legge, l’importo forfetario si basa sui costi medi di potenziamento della rete per ogni kW di nuova potenza dell’impianto allacciato. Si tratta quindi di potenziamenti di capacità del livello di bassa tensione nonché della conseguente potenza allacciata ottenuti grazie all’incremento della produzione a partire da energie rinnovabili.

Nell’ambito dei dibattiti parlamentari è stato sottolineato che l’importo forfetario deve essere fissato in modo tale da limitare o evitare i potenziamenti eccessivamente costosi.

Per il valore di partenza dell’importo forfetario è stato preso in considerazione lo studio «Auswirkungen der Elektrifizierung und des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien auf die Schweizer Stromverteilnetze» di Consentec/Polynomics ed EBP (2022), che tratta degli effetti dell’elettrificazione e del potenziamento delle energie rinnovabili sulle reti di distribuzione svizzere. Sono stati considerati gli investimenti per gli ampliamenti delle capacità al livello di rete 7, ipotizzando che siano per metà trainati dalla produzione. Questi sono stati divisi per la potenza degli impianti rinnovabili aggiunti. Si presuppone che la maggior parte degli impianti rientri nel livello di rete 7 e che l’ampliamento degli impianti sia ripartito tra ampliamento della rete e l’ampliamento delle capacità secondo il rapporto tra i corrispondenti investimenti. L’intenzione del legislatore di applicare un importo forfetario basso viene presa in considerazione applicando uno sconto del 25 per cento.

L’attuale situazione dei dati non consente una definizione precisa degli importi forfetari, per cui probabilmente sarà necessario adeguarli alla luce delle prime esperienze. I requisiti di trasparenza previsti dall’ordinanza dovrebbero fornire un contributo in tal senso. È ipotizzabile che dopo le prime esperienze pratiche saranno necessari importanti adeguamenti delle disposizioni dell’ordinanza.

Potenziamento delle linee di raccordo

Attualmente i costi di raccordo degli impianti di produzione sono sostenuti dal produttore fino al punto di raccordo alla rete e dal gestore di rete a partire da tale punto, come disciplinato dall’articolo 10 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01). Ciò vale anche per i necessari potenziamenti di queste linee di raccordo. Con l’articolo 15b capoverso 5 LAEl il legislatore adegua tale principio esclusivamente per il potenziamento delle linee di raccordo esistenti, necessarie per la realizzazione di ulteriori impianti di produzione rinnovabile al punto di raccordo domestico, ad esempio per potenziare le linee di una fattoria in caso di installazione di un impianto solare sul tetto di un fienile. In questi casi il legislatore prevede per gli impianti con una potenza superiore a 50 kW a partire dal confine della particella un’assunzione solidale dei costi attraverso l’imputazione ai costi della rete di trasporto. In questo ambito il legislatore ha assegnato al Consiglio federale la competenza di fissare un limite massimo per tali costi. L’Esecutivo si avvale di questa possibilità e, ipotizzando una distanza media di 100 m, costi