Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
2.7 Piattaforma dei dati
L’ordinanza disciplina il processo di costituzione e realizzazione della piattaforma nazionale per lo scambio di dati del settore energetico. L’ordinanza comprende disposizioni relative alla costituzione del gestore della piattaforma dei dati, per esempio norme concernenti gli statuti e la neutralità del gestore, nonché alla pianificazione tecnica e organizzativa. Vengono inoltre stabilite disposizioni relative all’organizzazione del gestore della piattaforma che garantiscono la massima neutralità possibile e il coinvolgimento dei consumatori finali e dei fornitori di servizi. Gli obiettivi consistono nel facilitare ai consumatori finali l’accesso ai propri dati, rafforzando così la loro posizione nel processo di trasformazione digitale del sistema elettrico, e incentivare l’innovazione digitale e il mercato dei servizi energetici. Sono previste diverse fasi, ciascuna con specifiche chiare per il collegamento dei punti di misurazione alla piattaforma nazionale.
Processi di scambio dei dati, compiti e responsabilità
Sono inoltre emanate disposizioni concernenti i processi e le scadenze dello scambio di dati e, a tale riguardo, anche il contenuto dei dati di base, rilevanti per i processi di scambio, che devono essere salvati nella piattaforma. Le disposizioni riguardanti i dati di base si orientano in larga parte a quelle consolidate da anni nel settore, per esempio lo «Scambio standardizzato di dati per il mercato svizzero dell’elettricità (SDAT-CH)». Per quanto riguarda i processi di scambio dei dati, l’ordinanza chiede l’ulteriore sviluppo da parte del settore delle pertinenti direttive specifiche affinché la piattaforma nazionale compaia nei processi come la piattaforma centrale di scambio dei dati e si favorisca un’automazione dei processi ampia e centralizzata. Questo garantisce sotto il profilo legale che la piattaforma sia adeguatamente integrata nelle direttive di settore. Se l’integrazione non risulta opportuna – ad esempio perché emergono divergenze tra il gestore di rete e il gestore della piattaforma – il Consiglio federale può intervenire tramite ordinanza. Inoltre sono precisati i compiti e le responsabilità del gestore della piattaforma, al fine di delimitare le responsabilità nei confronti degli altri partecipanti allo scambio dati del settore energetico. Ciò comprende, per esempio, le direttive per un esercizio sicuro, performante ed efficiente dell’infrastruttura, la messa a disposizione e la gestione di interfacce digitali e standardizzate o, in particolare, la garanzia dell’accesso ai dati di terzi autorizzati da parte delle persone interessate e la messa a disposizione di determinati dati aggregati nell’interesse pubblico, come ad esempio le informazioni per ogni Comune o Cantone.
Infine, l’ordinanza stabilisce determinate condizioni quadro per il finanziamento e la copertura dei costi della piattaforma nazionale dei dati, in particolare per esempio disposizioni relative al conto dei costi e al rimborso dei costi sostenuti dai fondatori della stessa, ad esempio gli interessi da corrispondere.
2.8 Regolazione Sunshine
Con la cosiddetta «regolazione Sunshine» viene introdotto uno strumento per la trasparenza volto a indirizzare i gestori di rete verso una maggiore efficienza e servizi di buona qualità. Affinché lo strumento possa produrre la massima efficacia, è importante utilizzare valori comparativi e metodi appropriati. In particolare si devono scegliere gruppi di confronto adeguati affinché la comparazione dei costi di rete sia sufficientemente affidabile. Dal punto di vista economico, questo elemento è il fulcro della regolazione. A tal fine la ElCom deve poter utilizzare metodi econometrici fondati, anche per poter confrontare in modo adeguato i costi complessivi della rete. Inoltre deve fornire all’UFE dati annuali adeguati che consentano una valutazione affidabile della regolazione prevista per legge, soprattutto perché la regolazione Sunshine non genera alcuna pressione diretta volta a ridurre i costi.
Allo stesso tempo, nell’ambito di un’efficace regolazione Sunshine, viene migliorato il quadro legale per possibili verifiche e riduzioni dei costi; si tratta di una scelta ragionevole, poiché i risultati della regolamentazione Sunshine non hanno conseguenze finanziarie. In linea di principio, per l’esame dei costi delle tariffe per l’utilizzazione della rete, dell’energia elettrica e di misurazione la ElCom fa riferimento a gestori di rete efficienti e comparabili; può anche limitarsi a singole componenti di costo.