Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
misurazione intelligente le disposizioni esecutive prevedono per i gestori di rete un periodo massimo di tre mesi dalla data in cui tale diritto può essere fatto valere.
Inoltre, qualora un gestore di rete non adempia ai propri obblighi di legge, i clienti che fruiscono dei servizi di misurazione hanno ora il diritto di chiedere a un terzo (un altro gestore di rete o un’altra impresa) l’installazione di un contatore supplementare. Questi può fatturare al gestore di rete locale i costi di tale contatore supplementare (incluse l’installazione e la disinstallazione) che non rappresentano costi di misurazione computabili del gestore di rete. Il Consiglio federale stabilisce per questi costi dei limiti massimi.
2.5 Flessibilità
L’ordinanza precisa diversi aspetti riguardanti l’utilizzo della flessibilità: contiene norme speciali per la flessibilità esistente o la nuova flessibilità o per il suo utilizzo garantito. In ogni caso l’utilizzo della flessibilità da parte dei gestori delle reti di distribuzione è limitato alla modalità «al servizio della rete». L’ordinanza descrive cosa s’intende per «utilizzo al servizio della rete» affinché funga da requisito implicito per la stesura del contratto dei gestori della rete di distribuzione.
Privilegio limitato dei gestori delle reti di distribuzione
L’ordinanza disciplina l’attuazione del privilegio limitato dei gestori delle reti di distribuzione per l’utilizzo al servizio della rete della flessibilità esistente, soggetto a una regola di opt-out limitata (per gli altri utilizzi si continua ad applicare l’opt-in). La nozione di flessibilità esistente viene pertanto precisata nell’ordinanza. Questa nuova norma promuove l’utilizzo della flessibilità facilitando ai gestori delle reti di distribuzione il suo utilizzo al servizio della rete e consentendo al contempo la nascita di un mercato della flessibilità. I gestori delle reti di distribuzione devono avere la possibilità di utilizzare la flessibilità fino a che il titolare della flessibilità esistente non vi si opponga (opt-out).
Norme contrattuali
Allo stesso tempo occorre soddisfare il requisito secondo cui la flessibilità deve essere stipulata mediante contratto dal titolare della stessa. A tal fine, l’ordinanza chiarisce che è sufficiente aggiornare il contratto di utilizzazione della rete (che include le opzioni di gestione e il compenso) e informarne i titolari della flessibilità. I gestori delle reti di distribuzione sono inoltre tenuti a informare i titolari della flessibilità della possibilità di rifiutare questi adeguamenti del contratto standard, comprese eventuali possibilità alternative di commercializzazione della loro flessibilità. Al titolare della flessibilità devono essere inoltre spiegate le clausole standard senza accesso. È possibile, infatti, che i contratti già in essere prevedano un accesso alla flessibilità che con l’entrata in vigore della legge non è più consentito. Devono essere pubblicate le possibilità di accesso concordate nel contratto per l’utilizzazione della rete e il compenso.
Utilizzo garantito della flessibilità
Ai gestori delle reti di distribuzione sono riconosciuti diritti di utilizzo garantiti che in linea di principio devono essere strettamente limitati all’ambito della gestione delle immissioni. L’ordinanza limita i diritti di precedenza concernenti la produzione a un massimo del 3 per cento dell’energia prodotta annualmente nel punto di allacciamento. Il gestore della rete di distribuzione può inoltre stipulare con il titolare della flessibilità un contratto riguardante l’ulteriore flessibilità concernente la produzione (normalmente a pagamento).
Infine, il Consiglio federale esamina lo sviluppo del mercato della flessibilità sulla base di un rapporto annuale e a seconda dei risultati emersi può adottare misure per promuovere l’utilizzo della flessibilità da parte di terzi. Attualmente l’ordinanza non specifica né i criteri (in particolare l’espressione «a limitare lo sfruttamento») né le possibili misure che implicano un intervento del Consiglio federale. Si tratta di una decisione presa a discrezione dell’Esecutivo.