Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

medi di potenziamento pari a 100 franchi al metro e una potenza media dell’impianto di 200 kW, stabilisce un limite massimo di 50 franchi per kW. Per un impianto di queste dimensioni, ciò corrisponde a circa il 5 per cento dei costi d’investimento totali.

Questa nuova norma è finalizzata in particolare a ottimizzare l’occupazione dei tetti con impianti fotovoltaici nelle zone rurali. I costi per la parte della linea di raccordo sul fondo restano invece a carico del produttore.

2.4 Metrologia

Poiché il legislatore si è opposto all’apertura del mercato nel settore della metrologia, i gestori di rete rimangono gli unici responsabili delle misurazioni nel loro comprensorio. Le nuove disposizioni di legge prevedono tuttavia un’imputazione più trasparente dei costi di misurazione e non ammettono più l’assunzione solidale nei costi di rete. In particolare, i gestori di rete sono tenuti a stabilire e pubblicare tariffe di misurazione fondate sul principio di causalità sulla base dei loro costi di misurazione computabili. Il compenso per la misurazione è da considerarsi per ogni punto di misurazione e deve essere indicato nella fattura separatamente dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Limiti massimi delle tariffe di misurazione e obblighi di informazione in materia di efficienza energetica

Queste disposizioni per l’imputazione dei costi di misurazione vengono ulteriormente specificate a livello di ordinanza. Analogamente alle tariffe per l’utilizzazione della rete e del servizio universale, le tariffe di misurazione devono essere ridefinite per ogni anno civile. Inoltre il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Le disposizioni per i costi d’esercizio computabili e i costi del capitale calcolatori degli impianti necessari alle misurazioni sono simili a quelle applicate all’esercizio della rete. Lo stesso vale per la regolamentazione sul trattamento delle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.

In virtù di un’esplicita base legale, il Consiglio federale stabilisce in questo ambito tariffe massime per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio. Mentre per i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio «ordinari» del livello di rete 7 con misurazione diretta fino a un massimo di 100 ampere il limite massimo è di 6 franchi al mese, in caso di partecipazione a una comunità locale di energia elettrica tale limite risulta leggermente più elevato a causa dell’onere supplementare (fr. 6.50 al mese). Per il livello di rete 7 superiore a 100 ampere, la cosiddetta «misurazione 1,5» richiede ulteriori morsetti di misura e trasformatori di misura di corrente. In questo caso il limite massimo è di 12 franchi al mese.

Per la misurazione al livello di rete 5 sono necessari ulteriori morsetti di misura e trasformatori di misura (di tensione e di corrente). In questo caso il limite massimo è di 42 franchi al mese.

Le nuove disposizioni di legge prevedono inoltre che i gestori di rete informino i consumatori finali sull’andamento del consumo di energia elettrica rispetto all’anno precedente, sulle possibilità di individuare i potenziali di risparmio nonché sul consumo medio e sulle fasce di consumo dei consumatori finali del gruppo di clienti a cui appartengono.

Messa a disposizione rapida di sistemi di misurazione intelligenti e accesso ai dati

Degna di nota è anche la seguente novità: finora i gestori di rete erano tenuti a servire in via prioritaria, nell’implementazione dei sistemi di misurazione intelligenti, i grandi consumatori finali sul mercato libero e gli impianti di produzione di nuovo allacciamento alla rete elettrica (art. 31e cpv. 2). Inoltre, data la possibilità di richiamare i dati di misurazione (art. 8asexiescpv. 1), la presenza di un sistema di misurazione intelligente è di importanza decisiva anche per i raggruppamenti ai fini del consumo proprio, le comunità locali di energia elettrica e l’impiego di sistemi di accumulazione di elettricità. Per questo motivo il legislatore ha riconosciuto il diritto di installare in tempi brevi un sistema di misurazione intelligente anche ad altri attori (art. 17abiscpv. 3 LAEl). A riguardo, per procedere all’installazione del sistema di