Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OSCA
Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 33 Termini per l’acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni
La DCPA, la CFP e i Cantoni AI, AG, JU, TG, VS e ZG ritengono che il quadro temporale sia troppo breve, poiché la gestione e l’applicazione delle precipitazioni puntiformi estreme non sono ancora chiare. Chiedono allora di prorogare il termine per lo più al 2034 o al 2035.
6.3.3 Pareri ai singoli articoli dell’OPAc e dell’OFo
Il Cantone GE e BoscoSvizzero si esprimono positivamente sulla coerenza tra le disposizioni dell’OSCA e dell’OFo sui pericoli naturali.
I pareri relativi all’OPAc e all’OFo corrispondono in gran parte ai riscontri sui corrispondenti articoli dell’OSCA. In questa sede si riportano principalmente i riscontri contrari o integrativi.
Art. 41cter OPAc Conservazione o ripristino del tracciato naturale
I Cantoni LU e SZ chiedono di rinunciare a questa disposizione, non vedendo nessun valore aggiunto per la relativa disposizione nella LPAc. L’USC reputa eccessive le precisazioni e chiede di stralciare l’articolo.
Le associazioni ambientaliste auspicano un rafforzamento della formulazione «il tracciato naturale del corso d’acqua» con «non alterato dall’uomo».
Art. 41cquater OPAc Sistemazione e manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque
Il Cantone TG chiede di modificare il titolo in modo che sia chiaro che si tratta di acque rivitalizzate. Ciò non comporta alcun conflitto con l’articolo 41c OPAc.
I Cantoni LU e SZ chiedono di rinunciare al capoverso 1 o di formularlo in modo che non sia in contrasto con l’articolo 41c capoverso 3 OPAc o con l’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). L’USC chiede di stralciare il capoverso 1, ritenendo sufficiente la disciplina a livello di legge. Ritiene inaccettabili ulteriori interventi nei terreni agricoli. La Stazione ornitologica svizzera chiede di formulare la disposizione in modo da porre l’accento sul ripristino della dinamica naturale delle acque.
Anche il Cantone LU e l’USC desiderano che si rinunci al capoverso 2. Il Cantone VS desidera un’integrazione della disposizione per rendere prioritaria la gestione della protezione contro le piene. La Stazione ornitologica svizzera non vede nell’ombreggiamento l’intervento migliore per contrastare il riscaldamento. Vorrebbe quindi che nella disposizione fossero indicate anche le cause (quali deflussi insufficienti di acque basse o mancanza di scambio tra acque sotterranee e fiumi).
Art. 15 Ofo Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali
I Cantoni FR e ZH auspicano che, come avviene nell’OSCA, vengano menzionati esplicitamente anche gli aspetti ecologici.
Art. 17b Ofo Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione
Il Cantone GR auspica un chiarimento della misura in cui la Confederazione sovvenziona la realizzazione di foreste con funzione protettiva. Il Cantone FR chiede un’integrazione della collaborazione, inserendo anche le autorità comunali oltre ai Cantoni, e la sostituzione del rischio con il concetto di «livello accettabile». Richiama l’attenzione sul fatto che i termini «opere» e «misure» (in tedesco «Verbau» e «Massnahmen») andrebbero utilizzati con uniformità.
Il Cantone GE chiede che alla lettera e si menzionino non soltanto frane e scoscendimenti di terreno ma anche le colate detritiche di versante (in francese «coulées de boue»).