Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OSCA

oltremodo oneroso, il che giustificherebbe il versamento di un’indennità da parte della Confederazione. Chiedono perciò lo stralcio di «esercizio».

La CSP, l’AICA e il Cantone GL segnalano che la formulazione «mandato di base» è fraintendibile. L’intervento in caso di catastrofi ed emergenze (eventi estremi) rientra nel mandato di base degli organi di condotta e delle forze d’intervento. Oltre alle installazioni edili, anche le misure mobili dovrebbero dare diritto a indennità;

- lettera e: economiesuisse, l’ASEA e l’AES chiedono lo stralcio di questa disposizione, riconoscendo che vi è una zona grigia nella protezione dal ruscellamento superficiale nell’ambito di misure di sistemazione dei corsi d’acqua o di smaltimento delle acque urbane. Tuttavia, non auspicano un’esclusione categorica dell’indennità. Anche i Cantoni GL e FR e la SIA trovano che la disposizione sia formulata in termini troppo assoluti. La CSP chiede di integrare nella disposizione l’annualità degli eventi di piena, così da avere una delimitazione tra la sistemazione idraulica e lo smaltimento delle acque urbane.

Art. 11 Costi imputabili

L’USC chiede di integrare il capoverso 1 in modo che siano sussidiabili anche i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori, come il tempo di lavoro o le macchine per la riparazione dei danni sulle superfici coltivate.

Il Cantone SZ desidera che nel capoverso 2, oltre all’indennità per l’acquisto di terreni, venga indicata anche l’indennità per le servitù. L’USC chiede di integrare l’indennità per l’acquisto di terreni con «a condizione che l’indennità sia conforme ai principi della legge federale sull’espropriazione (LEspr), nonché il compenso in natura per le superfici da cedere». Le indennità per espropriazioni materiali devono essere integrate con «a prescindere che l’espropriazione materiale dia diritto a indennità». Poiché in alcuni Cantoni l’espropriazione è retta da leggi cantonali che non prevedono il pagamento del triplo del prezzo massimo stabilito conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), secondo l’USC è necessario prescrivere che per le indennità riguardanti terreni agricoli vada pagato il prezzo massimo.

Sezione 3: Forma giuridica dei sussidi federali Art. 12 Concessione delle indennità

Nei capoversi 2 e 5 l’USC auspica una precisazione che si tratta di misure di protezione contro le piene per evitare che vengano concesse indennità anche per progetti di rivitalizzazione o misure di sostituzione.

Nel capoverso 3 il Cantone AG auspica l’aumento a 10 milioni di franchi del limite inferiore per le indennità concesse mediante decisione.

Il Cantone VS chiede di integrare le percentuali corrispondenti nei capoversi 3–5.

L’USC chiede di sopprimere il capoverso 4, poiché a suo avviso le misure straordinarie sono trattate nel capoverso 5.

Il Cantone VS chiede l’inserimento di un capoverso 6 che disciplini le indennità per l’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione facendo riferimento alle legislazioni cantonali.

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità globali Art. 13 Domanda

Il Cantone NE ritiene che gli articoli 13 e 14 costituiscano doppioni che preferirebbe evitare. Le FFS richiedono anche a questo riguardo la menzione della ripartizione dei costi basata sui rischi.