Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OSCA
Art. 14 Accordo programmatico
Il Cantone LU ritiene che le disposizioni della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua non debbano essere ripetute. Le FFS chiedono di inserire nel capoverso 2 una nuova lettera che includa la ripartizione dei costi basata sui rischi.
Sezione 5: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso Art. 18 Domanda
Nel capoverso 2 lettera c, invece della panoramica dei rischi e dell’efficacia delle misure su tali rischi, il Cantone JU chiede che vada indicata l’efficacia rispetto ai costi secondo lo strumento EconoMe. Le FFS auspicano l’integrazione nella lettera b, analogamente all’articolo 13, della ripartizione dei costi basata sui rischi.
Art. 21 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
Il Cantone FR considera questo articolo una ripetizione dell’articolo 17.
Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Il Cantone NE propone di integrare nel titolo lo scopo degli aiuti finanziari.
Art. 23 Concessione e determinazione
Il Cantone LU auspica una precisazione dell’«interesse nazionale» affinché risulti che anche i progetti cantonali possono avere risonanza sovraregionale. Inoltre, desidera che questi progetti siano presi in considerazione nell’accordo programmatico.
Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione Art. 24 Parere relativo a misure di protezione contro le piene
La DCPA, la CFP e il Cantone LU desiderano limitare le misure da sottoporre alla Confederazione a quelle «edilizie», come previsto dal diritto vigente. Il Cantone LU ritiene che la formulazione «misure che non richiedono spese particolari» sia eccessivamente onerosa. Il Cantone NE reputa che i capoversi 1 e 3 siano in contraddizione con i principi dell’accordo programmatico e ne chiede lo stralcio.
BirdLife chiede lo stralcio della lettera d del capoverso 2 («riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali»), trovando inammissibili interventi in zone palustri o golenali.
Art. 27 Aiuti all’esecuzione
Mentre il Cantone LU chiede di prescrivere un obbligo di consultazione, il Cantone NE ritiene eccessivamente dettagliata la descrizione dei singoli aiuti all’esecuzione nelle lettere a–c.
Capitolo 5: Esecuzione Art. 29 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione
Il Cantone AG considera prioritario che in relazione ai dati idrologici di base (cpv. 1 lett. c) siano garantiti l’aggiornamento e la priorità degli strumenti. Il Cantone GE auspica che le basi siano limitate non alla protezione contro le piene ma alle acque d’importanza nazionale. Il Cantone LU propone di stralciare la lettera c, non essendo chiaro quali siano le basi rilevate dalla Confederazione.
Il Cantone ZH chiede un adeguamento del capoverso 2 in modo tale che anche in futuro i Cantoni non debbano sostenere costi per i servizi idrologici che oggi sono forniti gratuitamente.
Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni
Il Cantone NE chiede di stralciare i capoversi 2 e 3, in quanto già menzionati nel capitolo 2.