Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine

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federale del 6 ottobre 200619 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione è dovuta, occorre prevedere una deroga esplicita a questa disposizione.

4.1.2 Modifica di altri atti normativi

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 37 cpv. 1

Conformemente all’iniziativa, la 13arendita di vecchiaia sarà concessa soltanto sulle rendite di vecchiaia, ma non su quelle d’invalidità. Poiché il tenore della vigente versione tedesca non è palese, contrariamente a quello delle versioni francese e italiana, lo si adegua alle altre versioni linguistiche. La modifica di questa disposizione non comporta alcuna modifica materiale: la rendita di vecchiaia dell’AVS cui si rimanda è intesa in senso stretto, ovvero senza la 13arendita di vecchiaia, che costituisce un supplemento separato dalla rendita.

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Art. 11 cpv. 3 lett. i

In linea di principio, le prestazioni complementari corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi compu- tabili. La 13arendita di vecchiaia sarà esplicitamente esclusa dai redditi computabili, come previsto dalla disposizione costituzionale.

4.2 Avamprogetto concernente il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia

4.2.1 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto

Art. 130 cpv. 3quinquiese 3sexies

Due delle varianti proposte per il finanziamento della 13arendita di vecchiaia prevedono un aumento dell’IVA. Per questo motivo l’articolo 130 Cost. va completato con due nuovi capoversi, il 3quinquiese il 3sexies. Poiché l’aumento dell’IVA necessita di una modifica costituzionale, l’integrazione summenzionata sottostà a referendum obbligatorio e richiede inoltre l’accet- tazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni.

Cpv. 3quinquies: questo capoverso rappresenta la base costituzionale per aumentare l’IVA di 0,4 (variante 2A) o 0,6 (va- riante 2B) punti percentuali per garantire il finanziamento della 13arendita di vecchiaia e l’equilibrio finanziario dell’AVS. La competenza per l’aumento delle aliquote IVA viene delegata al Consiglio federale.

Cpv. 3sexies: questo capoverso chiarisce che le entrate derivanti dagli aumenti delle aliquote IVA di cui al capoverso 3quinquies saranno destinati integralmente al finanziamento della 13arendita di vecchiaia.

4.2.2 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Tutte le varianti proposte per il finanziamento della 13arendita di vecchiaia prevedono un aumento dei contributi. Di seguito sono indicati i nuovi tassi di contribuzione e gli importi minimi per ciascuna variante (v. n. 3.2.3).

Art. 2 cpv. 4 e 5, secondo periodo

Il tasso di contribuzione degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa verrà aumentato, nell’assicurazione facoltativa, dall’attuale 8,7 al 9,5 (1A), 9,2 (2A), 9,7 (1B) o 9,3 (2B) per cento del reddito determinante. Il contributo minimo passerà dagli attuali 844 franchi a 960 (1A), 930 (2A), 980 (1B) o 940 (2B) franchi all’anno.

Art. 5 cpv. 1

Il tasso di contribuzione prelevato dal reddito di un’attività lucrativa dipendente verrà aumentato per i salariati al 4,75 (1A), 4,6 (2A), 4,85 (1B) o 4,65 (2B) per cento.

Art. 6 cpv. 1 e 2, secondo periodo

Il tasso di contribuzione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi verrà aumentato dall’attuale 8,7 al 9,5 (1A), 9,2 (2A), 9,7 (1B) o 9,3 (2B) per cento del salario determinante.

Se il datore di lavoro che non è giuridicamente tenuto a pagare i contributi acconsente alla riscossione dei medesimi, il tasso di contribuzione viene applicato in modo paritetico, ovvero a carico per metà del datore di lavoro e per metà del salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. In tal caso il tasso sarà pari al 4,75 (1A), 4,6 (2A), 4,85 (1B) o 4,65 (2B) per cento ciascuno.

19 RS 830.1