Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Panoramica delle varianti
Variante Finanziamento per l’AVS Contributo della Confedera- Finanziamento supplemen- Finanziamento comples- zione in % delle uscite tare per compensare la ri- sivo AVS e Confederazione dell’AVS duzione del contributo della
Confederazione all’AVS
Variante 1A 0,8 punti percentuali di con- 18,7 fino all’entrata in vi- - 0,8 punti percentuali di con- tributi gore della prossima riforma tributi
Variante 2A 0,5 punti percentuali di con- 18,7 fino all’entrata in vi- - 0,5 punti percentuali di con- tributi / gore della prossima riforma tributi /
0,4 punti percentuali di IVA 0,4 punti percentuali di IVA
Variante 1B 0,8 punti percentuali di con- 18,7 fino all’entrata in vi- 0,2 punti percentuali sup- 1 punto percentuale di con- tributi gore della prossima riforma plementari di contributi tributi
Variante 2B 0,5 punti percentuali di con- 18,7 fino all’entrata in vi- 0,1 punti percentuali sup- 0,6 punti percentuali di tributi / gore della prossima riforma plementari di contributi / contributi /
0,4 punti percentuali di IVA 0,2 punti percentuali sup- 0,6 punti percentuali di IVA plementari di IVA
3.2.4 Valutazione delle varianti
Per un’illustrazione dettagliata delle ripercussioni si rinvia al capitolo 5.
Aumento dei tassi di contribuzione
L’attuale tasso di contribuzione ammonta all’8,7 per cento per i salariati e i datori di lavoro, mentre i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa sono fissati in base al loro statuto, al loro reddito e alla loro sostanza (art. 4 segg. LAVS). L’aumento dei tassi di contribuzione comporterebbe il contemporaneo adeguamento dei contributi minimi per le persone senza attività lucrativa e per i lavoratori indipendenti e del tasso di contribuzione minimo per i lavo- ratori indipendenti. Anche gli assicurati affiliati all’assicurazione facoltativa avranno diritto alla 13arendita di vecchiaia e dovranno quindi contribuire in misura proporzionale al suo finanziamento. L’aumento dei tassi di contribuzione interesse- rebbe dunque tutte le persone tenute a versare i contributi. Dal punto di vista del principio di assicurazione e del sistema di ripartizione su cui si fonda l’AVS, un aumento dei tassi di contribuzione dell’AVS sembra essere l’opzione più pertinente per coprire le spese supplementari legate alla 13arendita di vecchiaia. Si tratta inoltre di una misura di finanziamento semplice e attuabile rapidamente.
Questa variante graverebbe tuttavia soltanto sulle persone in età attiva e sui datori di lavoro, mentre i beneficiari di rendita non parteciperebbero al finanziamento. Di fatto si avrebbe un aumento degli oneri salariali, il che potrebbe avere ripercus- sioni sull’occupazione e sui salari (v. n. 5.4.2). La stabilità dei tassi di contribuzione e un livello relativamente basso degli oneri sociali sono fattori di grande importanza per la robustezza del mercato del lavoro e l’elevata partecipazione al me- desimo in Svizzera e quindi per la sostanziale attrattività della piazza economica.
Aumento dell’IVA
L’aliquota normale dell’IVA è attualmente dell’8,1 per cento, quella ridotta del 2,6 per cento e quella speciale per presta- zioni del settore alberghiero del 3,8 per cento. Oggi 1,4 punti percentuali dell’aliquota normale sono versati direttamente all’AVS. In caso di aumento dell’IVA, le tre aliquote verrebbero aumentate proporzionalmente. In questo modo le aliquote privilegiate aumenterebbero in misura minore e l’incremento peserebbe meno sul consumo di beni di prima necessità. Il vantaggio è che il potere d’acquisto delle persone con redditi bassi e medi verrebbe intaccato in misura minore.
L’impiego degli introiti dell’IVA in favore dell’AVS ripartirebbe solidalmente l’onere del finanziamento della 13arendita di vecchiaia su tutta la popolazione, inclusi i beneficiari di rendita in Svizzera.
L’iniziativa ha tuttavia lo scopo di contrastare la perdita di potere d’acquisto dei beneficiari di rendita, che però crescerebbe ulteriormente, se l’aumento dell’IVA fosse ripercosso sui consumatori. L’aumento dell’IVA avrebbe inoltre ripercussioni sulle imprese, il che potrebbe incidere anche sull’occupazione e sui salari (v. n. 5.4.1).
Patrimonio dell’AVS
Il patrimonio dell’AVS, amministrato dal Fondo di compensazione AVS, deve avere un livello sufficiente per garantire il versamento delle rendite e compensare le fluttuazioni del risultato d’esercizio. Secondo l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto l’importo delle uscite di un anno. Il livello del patrimonio deve essere sufficiente per garantire una riserva di liquidità, di sicurezza e di fluttuazione che permetta di compensare le ripercussioni di fluttuazioni congiunturali sulle finanze dell’AVS (stagnazione delle entrate e contemporanea crescita delle uscite). Nel suo messaggio del 19 novembre 201418 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio fede- rale aveva proposto di ridurre la soglia legale del livello del Fondo di compensazione AVS al 70 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. Tuttavia il progetto in questione è stato respinto nella votazione popolare del settembre del 2017.
Le entrate e le uscite dell’AVS non hanno un andamento sincrono e occorre garantire che le prestazioni dell’AVS possano essere versate in ogni momento. Per questo motivo è fondamentale evitare che il patrimonio dell’AVS si riduca eccessi- vamente. Va inoltre considerato che il prestito di 10 miliardi di franchi dell’AVS all’AI è soltanto un credito e non può quindi essere impiegato per il pagamento delle prestazioni.
Il numero 5.1.1 illustra gli effetti delle diverse varianti di finanziamento sul livello del Fondo di compensazione AVS.
18 FF 2015 1