Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine

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Art. 8 cpv. 1 e 2, primo periodo

Il tasso di contribuzione prelevato dal reddito di un’attività lucrativa indipendente verrà aumentato dall’attuale 8,1 all’8,8 (1A), all’8,5 (2A), al 9,0 (1B) o all’8,6 (2B) per cento. I valori limite inferiore e superiore della tavola scalare decrescente dei contributi non verranno modificati. Il contributo minimo dei lavoratori indipendenti passerà dagli attuali 422 franchi a 480 (1A), 465 (2A), 490 (1B) o 470 (2B) franchi all’anno.

Art. 10 cpv. 1, secondo e terzo periodo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa verrà aumentato dagli attuali 422 franchi a 480 (1A), 465 (2A), 490 (1B) o 470 (2B) franchi all’anno. Il calcolo del contributo massimo non subirà modifiche, cosicché anche in futuro questo corrisponderà a 50 volte il contributo minimo.

Art. 13

Questa disposizione, parallela all’articolo 5 capoverso 1 AP-LAVS, stabilisce il tasso di contribuzione sul reddito di un’atti- vità lucrativa dipendente a carico del datore di lavoro. Anche per quest’ultimo il tasso di contribuzione passerà al 4,75 (1A), 4,6 (2A), 4,85 (1B) o 4,65 (2B) franchi all’anno.

Art. 103

Il contributo della Confederazione verrà ridotto dall’attuale 20,2 per cento al 18,7 per cento delle uscite annue dell’AVS, affinché i deficit strutturali della Confederazione non aumentino in seguito all’introduzione della 13arendita di vecchiaia. Una soluzione successiva sarà introdotta con la prossima riforma dell’AVS.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali

5.1.1 Ripercussioni sull’AVS

Le tabelle e i grafici seguenti riepilogano le ripercussioni finanziarie del progetto sull’AVS secondo le varianti di finanzia- mento descritte al numero 3.2.3. L’anno di riferimento è il 2030, ai prezzi del 2023. Gli importi nelle tabelle sono arrotondati al milione di franchi più vicino. In allegato sono riportate le proiezioni delle ripercussioni finanziarie delle misure previste nelle diverse varianti (v. tabelle 5, 7, 9 e 11 in allegato) come pure i corrispondenti bilanci dell’AVS (v. tabelle 4, 6, 8 e 10 in allegato). La quota del contributo della Confederazione verrebbe ridotta fino all’entrata in vigore della prossima riforma dell’AVS (v. n. 3.2). Dato che il contenuto e la data di entrata in vigore della riforma in questione non sono ancora noti, per i calcoli per il periodo successivo al 2030 si parte per il momento dal presupposto che nel 2031 il contributo della Confe- derazione risalirà al livello attuale. Nella tabella 12 in allegato è proposta una panoramica sinottica delle ripercussioni finanziarie delle varianti.

Variante 1A: aumento dei tassi di contribuzione di 0,8 punti percentuali, senza finanziamento supplementare per com- pensare la riduzione del contributo federale dal 20,2 % al 18,7 % delle uscite annue dell’AVS

Tabella 5-1

Variazione del conto dell’AVS nel 2030

In milioni di franchi, ai prezzi del 2023 Misure Variazione Variazione delle uscite delle entrate 13a rendita di vecchiaia4714

Aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite952

Riduzione del contributo della Confederazione al 18,7 % delle uscite -959 Finanziamento tramite un aumento dei contributi di 0,8 punti percentuali3833

Totale delle uscite e delle entrate 47143826