Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

3.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Dalle modifiche di legge proposte non risulterebbero nuovi compiti per la Confederazione, eccettuati i lavori di attuazione necessari presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC). Le varianti proposte per il finanziamento della 13arendita di vecchiaia comporterebbero ripercussioni finanziarie per la Confederazione sia in caso di aumento dei tassi di contribuzione (spese per il personale) che in caso di innalzamento delle aliquote IVA (consumi e investimenti). Queste misure di finan- ziamento dovrebbero permettere di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS.

3.4 Attuazione

Il versamento della 13arendita di vecchiaia e la riscossione dei contributi supplementari (differenti a seconda della variante di finanziamento scelta) spetteranno agli organi esecutivi dell’AVS (casse di compensazione AVS e UCC; art. 63 e art. 71 LAVS) L’introduzione della 13arendita di vecchiaia comporterà costi per i necessari adeguamenti tecnici e amministrativi. Questi costi saranno coperti tramite i contributi per le spese di amministrazione versati dagli affiliati (datori di lavoro, lavo- ratori indipendenti, persone senza attività lucrativa e persone affiliate facoltativamente). Benché non sia possibile stimare i costi di adeguamento che dovranno essere sostenuti dalle casse di compensazione, questi non dovrebbero essere spro- porzionati. La 13arendita di vecchiaia verrebbe versata con la rendita di dicembre e il diritto al versamento degli arretrati si estinguerebbe con il decesso dell’assicurato. Questo permetterebbe di evitare complesse procedure di versamento di prestazioni arretrate. Le rendite di vecchiaia sono calcolate con un software di calcolo comune (ACOR), messo a disposi- zione dall’UCC e utilizzato da tutte le casse di compensazione. Le casse di compensazione comunicano al registro delle rendite, anch’esso gestito dall’UCC, tutte le prestazioni versate. In seguito all’introduzione della 13arendita di vecchiaia occorrerà adeguare il software di calcolo e il registro delle rendite. I costi per l’attuazione degli adeguamenti tecnici presso l’UCC sono stimati a circa 1,9 milioni di franchi, quelli per la gestione corrente dei sistemi informatici a circa 900 000 franchi all’anno. Le relative spese saranno a carico dell’AVS.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Avamprogetto concernente l’attuazione della 13a rendita di vecchiaia

4.1.1 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 34ter1b. 13arendita di vecchiaia

Cpv. 1: il diritto alla rendita di vecchiaia dell’AVS nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e si estingue con la morte dell’avente diritto (art. 21 cpv. 2 LAVS). Una persona che non riceve (più) la rendita di vecchiaia non avrà pertanto più diritto nemmeno alla 13arendita di vecchiaia. I beneficiari di una rendita di vecchiaia che decederanno tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13arendita di vecchiaia. Le persone a cui la rendita di vecchiaia non è versata mensilmente, per motivi amministrativi o perché così previsto da una convenzione internazionale, avranno comunque diritto alla 13arendita di vecchiaia, se saranno in vita all’inizio di dicembre. In tali casi le persone in questione avranno diritto alla rendita nel mese di dicembre, ma la modalità di versamento sarà diversa.

In caso di riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita, la 13arendita di vecchiaia sarà versata propor- zionalmente all’importo delle rendite anticipate riscosse nell’anno civile in questione. In caso di rinvio della rendita, la 13arendita di vecchiaia sarà versata soltanto dal momento in cui l’assicurato riscuoterà almeno una parte della rendita. In tal caso, l’importo della 13arendita di vecchiaia corrisponderà a un dodicesimo delle rendite di vecchiaia non rinviate e riscosse nell’anno civile in questione.

Il diritto alla 13arendita di vecchiaia spetterà esclusivamente ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS. La 13aren- dita di vecchiaia non sarà quindi versata ai beneficiari di una rendita per superstiti, di una rendita per figli o di una rendita completiva.

Cpv. 2: essendo versata quale supplemento alla rendita di vecchiaia annua, la 13arendita di vecchiaia non concernerà le disposizioni che si basano sulla rendita mensile o annua, tra cui quelle relative alla limitazione delle rendite, agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali o l’importo massimo della rendita di vecchiaia, il quale non terrà conto della 13arendita di vecchiaia (né per le persone sole né per le coppie sposate). Per quanto concerne il supplemento di vedo- vanza, essendo una componente della rendita di vecchiaia, esso verrà considerato nel calcolo della 13arendita. Per contro, il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione introdotto con la riforma AVS 21 non è una compo- nente della rendita di vecchiaia e dunque non inciderà sull’importo della 13arendita. Inoltre, esso sarà versato indipenden- temente dalla 13arendita.

La 13arendita di vecchiaia ammonterà a un dodicesimo delle rendite mensili riscosse da gennaio a dicembre. Tutti i cam- biamenti eventualmente sorti nel corso di un anno civile (p. es. ripartizione dei redditi) verranno quindi considerati nel calcolo della 13arendita di vecchiaia.

Cpv. 3: la 13arendita di vecchiaia sarà versata nel mese di dicembre. Conformemente all’articolo 44 capoverso 2 LAVS, le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate una volta all’anno. Il versa- mento dell’importo cumulato di queste rendite, che sono molto basse, può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. Per questo motivo, è necessario prevedere un’eccezione al pagamento della rendita a dicembre. Nei casi in cui la rendita è versata una sola volta all’anno, la 13arendita di vecchiaia sarà dunque versata allo stesso momento della rendita di vec- chiaia.

Art. 46 cpv. 2bis

La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia, in particolare di quelle più basse, e di consentire una migliore copertura del fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Per contro, non ha lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Poiché l’articolo 24 capoverso 1 della legge