Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
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Adeguatezza: per evitare che gli istituti di previdenza debbano adeguare i propri piani di previdenza a causa della 13aren- dita di vecchiaia, nell’articolo 1 dell’ordinanza del 18 aprile 198413 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (OPP 2) andrà precisato che per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza vanno considerate soltanto le rendite mensili di vecchiaia dell’AVS, mentre la 13arendita di vecchiaia va ignorata.
Assicurazione contro gli infortuni
Le rendite d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono concesse vita natural durante e in caso di contemporanea riscossione di una rendita del primo pilastro sono versate sotto forma di rendita complementare. Quest’ultima corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita dell’AI o dell’AVS (art. 20 cpv. 2 LAINF) Il termine generico «rendita AVS» utilizzato nell’articolo 20 capoverso 2 LAINF include anche le rendite di vecchiaia dell’AVS. Dato che sarà accordata sotto forma di supplemento in aggiunta alla rendita di vecchiaia dell’AVS e non inciderà quindi sull’ammontare delle rendite di vecchiaia, la 13arendita di vecchiaia non sarà presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare. Lo stesso vale per il calcolo delle rendite complementari nel caso delle rendite per superstiti dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 4 LAINF). Il versa- mento della 13arendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
Assicurazione militare
La rendita d’invalidità accordata per una durata indeterminata dall’assicurazione militare è pagata come rendita di vec- chiaia dal momento in cui l’assicurato invalido anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’ar- ticolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi dal raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La rendita di vecchiaia dell’assicurazione militare per gli assicurati invalidi è calcolata solo sulla metà del guadagno annuo determinante la rendita, indipendentemente dall’ammontare della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 47 della legge federale del 19 giugno 199215 sull’assicurazione militare [LAM]). Nel caso delle rendite per superstiti dell’assicurazione militare non è invece previsto alcun coordinamento con le prestazioni dell’AVS. Il versamento della 13arendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell’assicurazione militare.
Assicurazione contro la disoccupazione
Secondo la legge del 25 giugno 198216 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), le persone pensionate antici- patamente possono riceve indennità di disoccupazione. Gli assicurati possono ricevere simultaneamente prestazioni di vecchiaia e indennità di disoccupazione fino al momento in cui raggiungono l’età di riferimento secondo la legislazione AVS (art. 8 cpv. 1 lett. d LADI). Contrariamente all’espressione «rendita di vecchiaia dell’AVS», l’espressione «prestazioni di vecchiaia dell’AVS» non si riferisce soltanto alla rendita di vecchiaia dell’AVS ma include anche la 13arendita di vec- chiaia. Le prestazioni di vecchiaia dell’AVS sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (art. 18c LADI). Anche la 13aren- dita di vecchiaia, che sarà versata a dicembre, sarà quindi dedotta dalle indennità di disoccupazione del mese di dicembre. Secondo la prassi dell’assicurazione contro la disoccupazione, questa deduzione sarà calcolata in proporzione al tasso di occupazione ricercato dagli assicurati.
Prestazioni transitorie
La riscossione di una rendita di vecchiaia del 1° pilastro preclude la riscossione di prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 202017 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), dato che il diritto alle prestazioni transitorie si estingue in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell’età ordinaria di riferimento. Il versamento della 13arendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni transitorie.
3.2 Finanziamento della 13a rendita di vecchiaia
La presentazione delle misure di finanziamento si basa sulle ripercussioni previste per il 2030 (ai prezzi del 2023). In quell’anno le uscite legate alla 13arendita di vecchiaia dovrebbero raggiungere circa 4,7 miliardi di franchi, un importo di cui la Confederazione in base all’ordinamento vigente assumerebbe il 20,2 per cento, ovvero circa 950 milioni di franchi. Le rimanenti uscite, pari a circa 3,8 miliardi di franchi, sarebbero direttamente a carico dell’AVS o andrebbero coperte con altre fonti di finanziamento (v. tabella 3 nell’allegato). La situazione finanziaria dell’AVS e quella del bilancio federale ri- chiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS derivanti dalla 13arendita di vecchiaia e per sgravare la Confederazione (v. n. 1.1.4).
Per il finanziamento della quota a carico dell’AVS (fr. 3,8 mia.) si propongono due varianti, che ricorrerebbero alle fonti di finanziamento già disponibili dell’AVS e sarebbero attuabili rapidamente (v. n. 3.2.1).
Il contributo della Confederazione, attualmente pari al 20,2 per cento, verrebbe ridotto al 18,7 per cento delle uscite dell’AVS fino all’entrata in vigore della prossima riforma dell’assicurazione (v. n. 1.2.2). Questo significa che la quota delle uscite legate alla 13arendita di vecchiaia a carico della Confederazione (ca. 950 mio. fr.) non verrebbe coperta da quest’ul- tima. Anche per il finanziamento di questa quota sono proposte due varianti (v. n. 3.2.2).
3.2.1 Finanziamento della quota a carico dell’AVS
Per finanziare la quota delle uscite a carico dell’AVS (3,8 mia. fr.) si propongono due varianti:
Variante 1: aumento dei tassi di contribuzione di 0,8 punti percentuali. Questa misura genererebbe entrate pari a circa 3,8 miliardi di franchi nel 2030 (v. tabella 5 nell’allegato).
13 RS 831.441.1
14 RS 832.20
15 RS 833.1
16 RS 837.0
17 RS 837.2