Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
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Liechtenstein8, il supplemento annuo versato nel mese di dicembre verrà pertanto accordato soltanto alle persone che avranno diritto a una rendita di vecchiaia in quel mese. Questo significa che i beneficiari di una rendita di vecchiaia che decedono tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13aren- dita di vecchiaia. La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia e di consentire una migliore copertura del loro fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Non ha invece lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Per questo motivo, il diritto al versamento di una 13arendita di vecchiaia esigibile si estinguerà con il decesso dell’assicurato e questa non sarà versata agli eredi.
3.1.3 Prestazioni complementari
Secondo l’iniziativa la legge deve garantire che la 13arendita di vecchiaia non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari e calco- larne l’importo si procede in linea di principio a un confronto tra i redditi computabili e le spese riconosciute (art. 9 della legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità [LPC]). I redditi computabili includono, tra l’altro, le rendite dell’AVS (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Conformemente all’ar- ticolo 197 numero 12 capoverso 3 Cost., nella legge la 13arendita di vecchiaia andrà esclusa esplicitamente dai redditi computabili.
3.1.4 Nessuna ripercussione sull’importo della rendita di vecchiaia mensile
Importo minimo della rendita di vecchiaia
Il calcolo della rendita di vecchiaia è stabilito nell’articolo 34 LAVS: la rendita di vecchiaia mensile si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e di una frazione del reddito annuo medio determinante (formula delle rendite). L’importo minimo si basa sull’indice delle rendite, che viene regolarmente adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33terLAVS). L’importo massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell’importo minimo. L’importo minimo della rendita di vecchiaia e quindi l’importo della rendita mensile di vecchiaia non cambieranno in seguito all’introduzione del supplemento. Il calcolo della rendita continuerà pertanto a essere effettuato con l’attuale metodo. Que- sto vale anche per tutte le disposizioni che fanno riferimento all’importo minimo o a quello massimo della rendita di vec- chiaia o alla rendita di vecchiaia mensile, sulle quali il supplemento non avrà alcuna ripercussione.
Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione secondo la riforma AVS 21
Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l’articolo 34bisnLAVS, in virtù del quale le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia avranno diritto a un supplemento di rendita. Questo supplemento non fa parte della rendita di vecchiaia, ma verrà versato al di fuori del sistema dell’AVS. Ne consegue che questo supple- mento non sarà preso in considerazione per la 13arendita di vecchiaia.
Assicurazione per i superstiti e l’invalidità
Le rendite di vecchiaia dell’AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Nell’AVS, ad esempio, l’ammontare delle rendite per superstiti (rendite vedovili e rendite per orfani) e delle rendite per figli corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 35ter–37 LAVS). In base all’ordinamento vigente, l’importo delle rendite dell’AI corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 195910 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI]). Conformemente al tenore della nuova disposizione costituzio- nale, la 13arendita di vecchiaia sarà tuttavia concessa soltanto ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS sotto forma di supplemento. L’importo della rendita di vecchiaia rimarrà invariato e continuerà a fungere da valore di riferimento per le rendite per superstiti e per figli e per le rendite d’invalidità.
La 13arendita di vecchiaia non andrà presa in considerazione per la valutazione della sussistenza di una soprassicura- zione. Nell’articolo 41 LAVS, per «rendita del padre o della madre» si intende infatti la rendita mensile. Il metodo per la valutazione della soprassicurazione e la determinazione dell’importo delle rendite ridotte resta dunque immutato e vanno prese in considerazione tutte le rendite per figli e quelle completive versate con la rendita individuale (senza la 13arendita di vecchiaia).
3.1.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali
Previdenza professionale
Deduzione di coordinamento/importi limite: le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria sono coordinate con la rendita di vecchiaia dell’AVS. Per determinare il salario assicurato nella previdenza professionale, dal salario determi- nante viene detratta la cosiddetta deduzione di coordinamento. Questa è fissata in cifre assolute nella legge (art. 8 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP]). Attualmente ammonta a 25 725 franchi, ovvero a 7/8 della rendita massima annua di vecchiaia dell’AVS. L’importo di quest’ultima non verrà modificato con la presente modifica di legge, ragion per cui non è opportuno adeguare la deduzione di coordinamento. Lo stesso vale per il limite superiore del salario annuo (art. 8 cpv. 1 LPP), la soglia d’entrata (art. 7 cpv. 1 LPP), il salario coordinato minimo (art. 8 cpv. 2 LPP) e l’importo massimo annuo dei contributi al pilastro 3a (art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 198512 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]; RS 831.461.3).
8Art. 60 cpv. 1 della legge del Principato del Liechtenstein del 18 settembre 1996 concernente la modifica della legge sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (Gesetz des Fürstentum Liechtenstein vom 18. September 1996 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung).
9 RS 831.30
10RS 831.20
11RS 831.40