Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
federale è rispettata poiché l’articolo 29a secondo periodo Cost. ammette eccezioni alla garanzia della via giudiziaria104. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il legislatore può intenzionalmente rinunciare all’applicabilità della PA105, come proposto in questa sede. Alla luce del fatto che nell’assistenza amministrativa a scopi di vigilanza sui mercati finanziari la protezione funzionale ha valore superiore106 mentre la protezione giuridica individuale può essere fatta valere anche nella procedura dibattimentale estera, le posizioni giuridiche degli interessati risultano sufficientemente protette.
Il decreto federale concernente la modifica delle dichiarazioni della Svizzera relative all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 della Convenzione STE n. 094 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale (cfr. art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002107 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997108 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Queste disposizioni si applicano in maniera analoga alle dichiarazioni e riserve unilaterali relative a trattati internazionali. Nel presenta caso il Consiglio federale non può modificare autonomamente le dichiarazioni relative alla Convenzione STE n. 094, dal momento che questa modifica estende il campo di applicazione della Convenzione ma non è di portata limitata (applicazione analoga dell’art. 7a cpv. 2 secondo periodo LOGA). Il nuovo obbligo incombente alla Svizzera che consiste nel prestare assistenza amministrativa per la notificazione dei documenti in materia amministrativa anche nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, settore finora escluso dal campo di applicazione, pregiudica i diritti dei destinatari di queste notificazioni e rende disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 e 4 LParl applicabili a un ulteriore campo giuridico.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Diversi accordi internazionali della Svizzera contengono disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa internazionale. Per gli scopi della vigilanza sui mercati finanziari, per esempio, l’Accordo del 10 ottobre 1989109 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita prevede disposizioni particolari per la collaborazione delle autorità di controllo (cfr. art. 30 segg.). Segnatamente, vengono disciplinati in modo speciale le condizioni (art. 30) e gli obiettivi (art. 31) di questa collaborazione. L’accordo contiene inoltre una disposizione particolare concernente l’obbligo di riservatezza (art. 33).
104 Cfr. Andreas Kley, ad art. 29a Cost., in Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallander (a c. di), Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 3a ed., Zurigo 2014, n. marg. 20; Bernhard Waldmann, ad art. 29a Cost., in Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney (a c. di), Bundesverfassung. Basler Kommentar, Basel 2015, n, marg. 20.
105 DTF 140 ll 315 consid. 3.1.; sentenza del Tribunale federale 2C_246/2014 del 7 agosto 2014 consid. 6.2.3; Julian-Ivan Beriger/Andreas Glaser, Rechtsschutz gegen Realakte: Bundesgericht schafft Klarheit, SJZ 111/2015 n. 7, pag. 171 seg.; Weber-Dürler/Kunz-Notter, ad art. 25a PA, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (a c. di), VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., Zurigo 2019, n. marg. 40; peraltro, la garanzia della via giudiziaria secondo l’articolo 29a Cost. prevede la possibilità di sottoporre le decisioni amministrative al giudizio dell’autorità giudiziaria ma non definisce se la decisione di un’autorità amministrativa di inoltrare informazioni a un’altra autorità amministrativa debba sempre avvenire nella forma di una decisione impugnabile: cfr. in merito Urs Zulauf, «Kooperation oder Obstruktion? – 20 Jahre Amtshilfe im Finanzmarktrecht vom Börsengesetz zum FINFRAG», in GesKr, 03/2015, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 344.
106 V. considerazioni al n. 3.1.1.
107 RS 171.10
108 RS 172.10
109 RS 0.961.1