Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Per la loro vicinanza geografica alla Svizzera nonché per le loro dimensioni ragguardevoli in termini di volume e potenziale, i mercati finanziari europei sono tra i mercati principali per le attività estere dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, e la loro rilevanza economica per la piazza finanziaria svizzera, e quindi per l’economia svizzera nel suo complesso, dovrebbe rimanere tale anche in futuro. Date queste premesse, la Svizzera è chiamata a salvaguardare l’accesso dei fornitori di servizi finanziari dalla Svizzera soprattutto al mercato dei singoli Stati membri dell’UE e ad assicurare loro parità di trattamento nella concorrenza con i loro omologhi dell’UE.

L’incertezza del diritto e la scarsa sicurezza di pianificazione legate alla possibilità di mantenere l’accesso al mercato imprimono una spinta ai piani di delocalizzazione e indeboliscono la piazza finanziaria svizzera, con ripercussioni anche per le attività economiche a monte e a valle101. Il risultato finale sarebbe un danno rilevante per l’economia svizzera102.

Per salvaguardare ed eventualmente migliorare l’accesso al mercato dalla Svizzera è indispensabile, come accennato, in particolare anche adeguare in modo coerente il quadro giuridico svizzero per la collaborazione delle autorità di vigilanza e sorveglianza, come anche direttamente degli assoggettati alla vigilanza, con le autorità e i servizi esteri competenti secondo i requisiti internazionali vigenti e le esigenze del settore finanziario svizzero, il che rappresenta un obiettivo centrale della politica dei mercati finanziari della Confederazione103.

5.4 Ripercussioni sulla società

Le modifiche proposte nel progetto sono talmente esigue da non produrre alcun effetto nella vasta parte della società svizzera.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Il progetto non ha alcuna ripercussione sull’ambiente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto concernente la modifica della LFINMA, della LSR e della LBN è retto dagli articoli 95 e 98 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle banche, e sulle borse, sul settore delle assicurazioni private, sui servizi finanziari in altri settori nonché sull’esercizio dell’attività economica privata.

Per quanto riguarda in particolare la variante A proposta per l’articolo 42a LFINMA, che prevede l’abrogazione dei diritti di audizione e di ricorso dei clienti, e la variante B, la Costituzione

101 Le incertezze, in particolare in relazione ai riconoscimenti dell’equivalenza dell’UE, hanno spinto grandi istituti finanziari svizzeri a prendere in considerazione la delocalizzazione di specifici settori di attività nell’UE.

102 Il rapporto tra il valore aggiunto di un’industria e il prodotto interno lordo (PIL) indica quanto l’industria contribuisca all’economia nel suo complesso. Il settore finanziario svizzero (banche e assicurazioni) contribuisce con circa il 9 % al PIL della Svizzera, cfr. SFI, Piazza finanziaria svizzera – Indicatori 2024, consultabile all’indirizzo: www.sif.admin.ch > Documentazione > Piazza finanziaria Svizzera: (consultato da ultimo il: 22.4.2024).

103 Cfr. MiFID II e accesso al mercato finanziario: scenari e misure per agevolare l’offerta transfrontaliera di servizi finanziari alla clientela privata in Italia e in Francia. Rapporto del Consiglio federale del 27 ottobre 2021 in adempimento del postulato Merlini 17.3744 del 27 settembre 2017, pag. 7 seg., https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20173744/Bericht%20BR%20I.pdf;