Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Analoghe disposizioni si trovano nell’Accordo del 25 gennaio 2019110 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita nonché nell’Accordo del 19 dicembre 1996111 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa.

Nel settore bancario lo scambio di lettere del 3 luglio/15 agosto 2013112 tra la Svizzera e la Germania per migliorare le attività transfrontaliere in ambito finanziario e le relative convenzioni d’esecuzione della FINMA con l’autorità tedesca di vigilanza sui mercati finanziari («Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht», BaFin) prevedono disposizioni particolari sulla collaborazione nell’ambito della vigilanza dell’attività bancaria e di gestione patrimoniale transfrontaliera.

Le proposte di modifica della LFINMA, della LSR e della LBN permettono ancora alla Svizzera di concludere trattati internazionali di portata più estesa sulla collaborazione amministrativa, ragione per cui non vi è conflitto tra le disposizioni rivedute sull’assistenza amministrativa e gli accordi internazionali attuali e futuri della Svizzera nel settore dei mercati finanziari113.

6.3 Forma dell’atto

Ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Pertanto tutte le presenti modifiche della LFINMA come anche degli altri atti normativi menzionati sottostanno alla procedura legislativa ordinaria.

L’approvazione da parte dell’Assemblea federale della modifica delle dichiarazioni della Svizzera relative all’articolo 1 paragrafi 2 e 3 della Convenzione STE n. 094 deve avvenire mediante decreto federale, in analogia all’articolo 24 capoverso 3 LParl. La modifica riguarda disposizioni importanti che contengono norme di diritto e sottostanno a referendum (art. 141 cpv. 1 lett d n. 3 Cost.).

6.4 Subordinazione al freno delle spese

Con il progetto non vengono introdotte né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese oltre uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese oltre uno dei valori soglia).

6.5 Delega di competenze legislative

La presente revisione di legge non contiene alcuna delega di competenze legislative.

110 RS 0.961.367 111 RS 0.961.514 112 RS 0.956.113.61

113 Per esempio anche l’accordo tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari, firmato il 21 dicembre 2023, prevede disposizioni particolari relative alla collaborazione nella vigilanza dei fornitori di servizi finanziari interessati secondo l’accordo nei settori dell’assicurazione nonché dei servizi di investimento. L’accordo necessita ancora dell’approvazione parlamentare nei due Paesi prima di poter entrare in vigore.