Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Secondo l’articolo 14 capoverso 3 LBN, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fornisce alla BNS le basi e i risultati della sua attività statistica nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. Se necessario, mette inoltre a disposizione i dati sul valore aggiunto provenienti dalle sue raccolte di dati e rilevazioni, al fine di sostenere la BNS nell’adempimento dei suoi compiti statistici. A seguito della normativa sulla collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero sancita dal nuovo articolo 50bbisLBN (v. qui sotto), occorre modificare anche l’articolo 14 capoverso 3 LBN, al fine di continuare a garantire che terzi non possano accedere tramite la Banca nazionale ai dati menzionati ai quali non avrebbero in altro modo accesso95.
Art. 21
L’articolo 21 LBN disciplina la collaborazione della BNS con autorità estere di vigilanza e sorveglianza ai fini della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la FINMA e la BNS si dividono i compiti di vigilanza e di sorveglianza: la FINMA vigila sul rispetto dei requisiti di legge generalmente applicabili alle infrastrutture del mercato finanziario mentre la BNS garantisce il rispetto dei requisiti particolari prescritti dalla LInFi nonché dalla LBN e dall’ordinanza del 18 marzo 200496 sulla Banca nazionale per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. In questo scenario, anche la collaborazione internazionale della BNS nell’ambito della sorveglianza di queste infrastrutture di rilevanza sistemica avviene spesso insieme alla FINMA.
Dalla revisione delle disposizioni sull’assistenza amministrativa della LFINMA avvenuta nel 2016 contestualmente all’introduzione della LInFi, l’articolo 42 capoverso 2 lettera a LFINMA ammette possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse da parte delle autorità estere (principio della specialità) e di ritrasmettere le informazioni ottenute che vanno oltre quelle previste nell’articolo 21 LBN. Questa differenza non trova però alcuna giustificazione oggettiva alla luce delle competenze parallele e della stretta collaborazione della BNS e della FINMA nell’ambito della sorveglianza e della vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Nell’applicazione pratica, inoltre, queste disposizioni divergenti sull’assistenza amministrativa complicano spesso la collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, per esempio nell’elaborazione di accordi comuni della BNS e della FINMA con autorità estere.
Per queste ragioni è opportuno allineare l’articolo 21 LBN all’articolo 42 LFINMA per quanto attiene il principio della specialità e la ritrasmissione delle informazioni. Le autorità estere riceventi devono utilizzare le informazioni ottenute per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure devono poterle ritrasmettere a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi.
Un allineamento perfetto dell’articolo 21 LBN all’articolo 42 LFINMA non è invece opportuno visto che il mandato della BNS in qualità di autorità di sorveglianza prudenziale è strettamente limitato rispetto alle (ampie) competenze attribuite alla FINMA.
La trasmissione di informazioni deve pertanto restare possibile solo nel quadro della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario97 di rilevanza sistemica e tali informazioni
95 Cfr. messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare 6132.
96 RS 951.131
97 Formulazione attuale: «Per sorvegliare […]».