Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
possono essere trasmesse alle autorità di vigilanza e sorveglianza cui compete la vigilanza o la sorveglianza diretta di tali infrastrutture o dei loro partecipanti.
Resta anche invariato il principio secondo cui le informazioni sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica possono essere scambiate unicamente con queste autorità estere. In tal modo non si pone affatto la questione della trasmissione di informazioni alle autorità estere del perseguimento penale (al di fuori del diritto sui mercati finanziari) e alle autorità fiscali98.
Art. 50bbis
L’articolo 50b LBN è stato recepito nella legge parallelamente all’articolo 42b LFINMA contestualmente all’introduzione della LInFi e coincide quasi perfettamente con questo articolo della LFINMA.
Come il nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA, il nuovo articolo 50bbisAP-LBN deve disciplinare la collaborazione nelle procedure di verifica del quadro normativo da parte di autorità estere (verifica del quadro giuridico e di vigilanza svizzero come pure della prassi di sorveglianza della BNS) in riferimento alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Le spiegazioni relative all’articolo 42bbisAP-LFINMA sono quindi valide per analogia anche per l’articolo 50bbisAP-LBN.
In virtù della competenza condivisa della BNS e della FINMA nella vigilanza e sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, le verifiche estere del quadro normativo per questi istituti necessitano spesso della partecipazione di entrambe le autorità. Riguardo alle difficoltà di prestare questa collaborazione nei limiti di legge attuali si rinvia a quanto sopra esposto in merito all’articolo 42bbisAP-LFINMA.
Per le verifiche estere del quadro normativo di altri istituti (p. es. banche o assicurazioni) non sussiste invece alcun bisogno di partecipazione della BNS, che ha unicamente una funzione di sorveglianza prudenziale nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Di conseguenza, questa disposizione non costituisce nemmeno una base per la partecipazione della BNS a verifiche estere del quadro normativo di altri istituti.
Il nuovo articolo 50bbisAP-LBN deve quindi essere introdotto, come l’articolo 42bbisAP-LFINMA, al fine di garantire una cooperazione efficiente delle autorità svizzere di vigilanza e sorveglianza nelle verifiche estere del quadro normativo per infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.
4.4 Modifica delle dichiarazioni della Svizzera relative all’articolo 1 paragrafi 2 e 3 della Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa
Con la ratifica della Convenzione STE n. 094 la Svizzera ha escluso dal campo di applicazione della Convenzione la vigilanza sui mercati finanziari mediante dichiarazioni. La Convenzione non contiene però una definizione di «materia amministrativa». Il relativo messaggio99 non
98 Cfr. messaggio del 3 settembre 2014 concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6557.
99 Cfr. messaggio del 30 agosto 2017 concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061.