Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

limitazione rilevante della capacità della FINMA di fornire assistenza amministrativa. Dalle esperienze acquisite a partire dal 2016 nella prassi dell’assistenza amministrativa è emerso che i diritti di audizione e di ricorso garantiti dalla procedura del cliente vengono nella maggior parte dei casi esercitati proprio da quegli attori nei confronti dei quali esiste un sospetto fondato di reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato commessi con strumenti dei mercati finanziari esteri, e che spesso ciò avviene in maniera reiterata. In questi casi la procedura del cliente e in particolare la procedura di ricorso vengono sfruttate per ritardare la trasmissione di informazioni e il fatto che questi ricorsi vengono in definitiva respinti in tribunale non ha alcuna importanza.

Colui che opera volontariamente su piazze finanziarie e in sedi di negoziazione estere deve oggi accettare che le autorità locali di vigilanza sui mercati finanziari hanno, in applicazione del rispettivo quadro giuridico, una necessità legittima e spesso anche urgente di ottenere informazioni sulle transazioni eseguite. Il diritto a una protezione giuridica individuale è in contrasto con l’interesse pubblico per mercati finanziari stabili, integri e trasparenti nonché con la protezione di altri partecipanti al mercato contro pratiche di mercato sleali. Conformemente agli standard internazionali i dati devono poter essere trasmessi rapidamente. Per le autorità svizzere, invece, è preferibile se nell’ambito delle domande di assistenza amministrativa indirizzate ad autorità estere le informazioni sono trasmesse in modo rapido ed efficiente. In quest’ottica occorre esaminare e adeguare fondamentalmente la procedura svizzera del cliente.

– Con riferimento agli attuali articoli 42 e 42b LFINMA in passato si è ripetutamente posta la questione della possibilità per la FINMA di collaborare nell’ambito delle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e al quadro di vigilanza svizzero sui mercati finanziari nonché la questione della necessità di una base legale chiara per disciplinare la trasmissione di informazioni, in particolare anche di quelle non accessibili al pubblico. Questa base legale deve essere creata con l’articolo 42bbisAP-LFINMA.

– Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 42c LFINMA concernenti la trasmissione informale di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità e servizi esteri direttamente da parte degli assoggettati alla vigilanza, l’esperienza maturata dal 2016 ha messo in luce la difficoltà di identificare con certezza le situazioni e gli scopi che legittimano una simile trasmissione diretta delle informazioni. Per garantire una maggiore certezza del diritto occorre quindi chiarire i requisiti applicabili, come in particolare i criteri di scopo. D’altro canto, la collaborazione internazionale diretta degli assoggettati alla vigilanza deve essere il più possibile coerente con le possibilità attualmente previste per la collaborazione amministrativa e per l’assistenza amministrativa della FINMA.

– In merito alle verifiche transfrontaliere dirette disciplinate nell’articolo 43 LFINMA (cosiddetti controlli in loco), le esperienze acquisite dal 2016 hanno dimostrato che non è sufficiente condurre tali verifiche transfrontaliere unicamente nei confronti degli assoggettati alla vigilanza o nel quadro della vigilanza su base consolidata. Considerato l’aumento dell’esternalizzazione di compiti interna o esterna al gruppo, verso o dall’estero, a imprese non sottoposte a vigilanza e alla luce dell’acquisizione transfrontaliera di servizi (p. es. di servizi cloud), nell’articolo 43 LFINMA occorre prevedere anche queste nuove fattispecie.

– Dalla revisione nel 2016 si sono ripetuti i casi in cui le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari hanno chiesto di potere notificare i documenti in materia amministrativa direttamente a destinatari in Svizzera in nome di una comunicazione quanto più possibile tempestiva nei casi di violazioni di legge e abuso del mercato. Per questa ragione viene creata una nuova base legale specifica nel nuovo articolo 42d LFINMA.