Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
A seguito della revisione delle disposizioni sull’assistenza amministrativa contenute nella LFINMA, in previsione della sorveglianza delle società svizzere facenti capo alle reti di revisione globali è necessario un analogo adeguamento delle disposizioni sull’assistenza amministrativa incluse nella legge del 16 dicembre 20055 sui revisori (LSR), in particolare per quanto riguarda l’articolo 26 LSR concernente la cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori e l’articolo 27 LSR in materia di atti di verifica transfrontaliera. Nella LSR occorre anche introdurre una nuova base legale per la cooperazione diretta delle imprese sotto sorveglianza con autorità estere nonché per la notificazione diretta dei documenti in materia amministrativa. Deve inoltre essere creata una base legale esplicita per l’esecuzione di ispezioni tramite i mezzi di comunicazione a distanza (ispezioni remote).
Analogamente alla revisione della LFINMA devono essere riviste anche le disposizioni sull’assistenza amministrativa contenute nella legge del 3 ottobre 20036 sulla Banca nazionale (LBN). In particolare, l’articolo 21 LBN deve essere allineato alla regolamentazione introdotta nel 2016 nell’articolo 42 capoverso 2 lettera a LFINMA per quanto riguarda il principio della specialità. Con un nuovo articolo 50bbisAP-LBN occorre inoltre consentire alla BNS di collaborare in procedure internazionali di riconoscimento e di verifica relative alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica in analogia all’articolo 42bbisAP-LFINMA.
Tutti gli adeguamenti citati mirano a rafforzare la reputazione e il ruolo globale della piazza finanziaria svizzera attraverso la creazione di un quadro giuridico chiaro e coerente per la collaborazione internazionale delle autorità svizzere di vigilanza e sorveglianza, da un lato, e degli assoggettati alla vigilanza e alla sorveglianza, dall’altro. Questo quadro giuridico permetterà al sistema finanziario di rimanere aperto all’attività transfrontaliera e di estendere la propria rete al di là dei confini nazionali, senza con ciò compromettere l’integrità del mercato, la trasparenza e la stabilità finanziaria.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Le disposizioni della LFINMA non soddisfano più i requisiti internazionali attuali. In assenza di una revisione della legge è quindi ragionevole prevedere un sensibile deterioramento delle prospettive commerciali sulla piazza finanziaria svizzera e un conseguente spostamento all’estero del settore internazionale dei servizi finanziari. L’alternativa di lasciare invariate le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della LFINMA è stata pertanto rigettata.
Con la presente revisione di legge è stato adottato un approccio sistematico trasversale a più atti normativi, che non si limita a modificare le disposizioni attuali sull’assistenza amministrativa della LFINMA ma che introduce anche basi legali sostanzialmente nuove, per esempio concernenti la collaborazione nel quadro delle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere e la notificazione transfrontaliera dei documenti in materia amministrativa, e adegua le disposizioni della LSR e della LBN.
Per la revisione della procedura del cliente (art. 42a LFINMA), che oggi fa parte della procedura di assistenza amministrativa della FINMA, sono state vagliate ed elaborate diverse alternative, che sono in parte oggetto della presente consultazione. Con la variante A viene proposta l’abrogazione dei diritti di audizione e di ricorso dei clienti nella procedura di assistenza amministrativa. Questo inasprimento della procedura di assistenza amministrativa della FINMA equivarrebbe a un cambiamento di paradigma. Ciononostante è coerente con la possibilità già prevista dall’articolo 42c capoverso 1 LFINMA della collaborazione diretta o della trasmissione informale di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza, comunemente