Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
accettata dai clienti nel quadro di corrispondenti dichiarazioni di rinuncia («waiver»). La variante B prevede invece di limitare la procedura del cliente, ma solo nei casi di domande di assistenza amministrativa provenienti dall’estero riguardanti reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato7.
Una terza variante relativa alla procedura del cliente, che avrebbe concretizzato le attuali possibilità dell’assistenza amministrativa con notificazione a posteriori e controllo di legittimità a posteriori secondo l’articolo 42a capoverso 4 LFINMA, è stata abbandonata a causa delle esperienze acquisite finora con l’applicazione della norma menzionata. Le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari non accettano il controllo di legittimità a posteriori in Svizzera obiettando che così verrà fortemente compromessa la certezza del diritto nella fase di assunzione delle prove nella procedura dibattimentale estera8. Pertanto non sarebbe opportuno portare avanti questo approccio normativo.
A favore della variante A depone la circostanza che a livello internazionale la procedura svizzera del cliente risulta un’eccezione ed è vieppiù considerata un ostacolo per un’assistenza amministrativa efficace. Questa struttura rende difficile mantenere il sistema finanziario svizzero aperto alle operazioni transfrontaliere e compromette la trasparenza, l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari. Esperienze pratiche dimostrano che la procedura del cliente viene spesso utilizzata indebitamente, in particolare in caso di sospetto di manipolazione del mercato o di reati di abuso di informazioni privilegiate. Le organizzazioni internazionali come il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) sono critici nei confronti del quadro normativo9, confermando così il notevole rischio reputazionale per la piazza finanziaria svizzera.
L’assistenza amministrativa nel campo d’applicazione della LFINMA differisce notevolmente da quella prevista per gli altri settori, anche in merito alla questione della protezione giuridica individuale. Ad esempio, rispetto all’assistenza amministrativa fiscale, incentrata principalmente sulla tassazione individuale, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari esercitano una funzione di vigilanza sovraordinata a tutela dell’interesse pubblico in termini di integrità del mercato, di trasparenza dei mercati finanziari e di stabilità finanziaria come pure a tutela degli interessi degli investitori. Questa protezione e la garanzia di mercati equi e trasparenti nel settore finanziario e dei valori mobiliari richiede tuttavia un modo di agire rapido ed efficace per contrastare gli abusi di mercato. Considerata la natura transfrontaliera delle transazioni finanziarie, è indispensabile prestare assistenza amministrativa in maniera tempestiva al fine di ridurre i rischi immediati per i consumatori e gli investitori. In questo contesto, una possibile soppressione o limitazione della procedura del cliente permette anche di perseguire lo scopo di vigilanza sui mercati finanziari e di adempiere i compiti della FINMA o delle autorità di vigilanza estere, grazie a un’assistenza amministrativa rapida ed efficace.
Nella prassi, le persone che operano volontariamente su piazze finanziarie e sedi di negoziazione estere devono essere consapevoli che le autorità locali di vigilanza sui mercati finanziari potrebbero avere una necessità legittima e spesso anche urgente di ottenere informazioni sulle transazioni eseguite. Si constata infatti che i clienti di fornitori di servizi finanziari assoggettati alla vigilanza acconsentono regolarmente, mediante dichiarazioni di rinuncia, alla trasmissione informale di informazioni ad autorità estere, pur beneficiando di ampi diritti di audizione e di ricorso in caso di richiesta di assistenza amministrativa.
7 V. commento alle varianti A e B descritte ai n. 3.1.1 e 4.1.
8 Corrisponde alla dottrina del «frutto dell’albero avvelenato» («fruit of the poisonous tree») che descrive l’effetto a distanza dei divieti di utilizzo delle prove, v. n. 3.1.1.
9 V. n. 2.1.3.