Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
All’interesse individuale per la protezione giuridica nella procedura di assistenza amministrativa si contrappone il succitato interesse pubblico per mercati finanziari stabili, integri e trasparenti nonché la protezione degli altri partecipanti al mercato e il loro legittimo interesse per mercati equi e trasparenti. Questo dualismo tra i diritti individuali dei clienti e gli interessi pubblici in termini di integrità del mercato e stabilità finanziaria richiede una ponderazione degli interessi. Alla luce di quanto precede, la limitazione dei diritti di audizione e di ricorso è adeguata, necessaria e ragionevole per salvaguardare questi importanti interessi pubblici. Il cambiamento di paradigma dovuto a una potenziale soppressione della procedura del cliente sembra quindi giustificato nell’ottica dell’interesse pubblico preponderante.
In merito all’articolo 42c LFINMA concernente la trasmissione diretta di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza, al fine di chiarire il campo di applicazione del capoverso 2 è stata valutata con attenzione l’alternativa di regolamentare l’esecuzione ovvero di concretizzare i gruppi di casi per i quali sarebbe ammessa la trasmissione diretta di informazioni, nel quadro di un’autodisciplina del settore finanziario interessato approvata dalla FINMA. Questa alternativa prevista per l’articolo 42c LFINMA è stata respinta dopo avere condotto i colloqui esplorativi con il settore finanziario interessato e averne rilevato lo scarso interesse verso questa soluzione.
In riferimento all’articolo 43 LFINMA è stata vagliata la proposta di introdurre un obbligo legale di collaborazione per un’impresa non assoggettata alla vigilanza in Svizzera che abbia stipulato, in qualità di fornitore di servizi esterno, un contratto di esternalizzazione di attività con un fornitore estero di servizi finanziari sottoposto a vigilanza e nei confronti della quale la FINMA può ora autorizzare una verifica transfrontaliera diretta da parte della competente autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. Questa alternativa è stata respinta perché il fornitore di servizi oggetto della verifica non è assoggettato alla vigilanza della FINMA.
Nel caso in cui la procedura del cliente venisse abrogata (variante A per l’art. 42a LFINMA), in una variante per l’articolo 43 LFINMA viene infine proposto di abolire anche il cosiddetto «private banking carve out» di cui ai capoversi 3bise 3terdell’articolo 43 LFINMA, ovvero la possibilità di accedere alle informazioni dei clienti in occasione di una verifica transfrontaliera diretta da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.10.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, e in particolare la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, più precisamente l’UFG, la FINMA, la BNS e l’ASR, di condurre un esame approfondito delle disposizioni sull’assistenza amministrativa internazionale contenute nella LFINMA (art. 42 segg. LFINMA), nella LSR (art. 26 seg. LSR) e nella LBN (art. 21 e 50b LBN), di rilevare l’eventuale necessità di agire e di sottoporre al Consiglio federale un progetto corrispondente da porre in consultazione. La procedura di consultazione concernente tale progetto è prevista per il secondo semestre del 202411. Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023−202712.
10 V. commento alla variante descritta ai n. 3.1.5 e 4.1.
11 Cfr. Obiettivi del Consiglio federale 2024, obiettivo 3.9, pag. 17, consultabili all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale (consultato da ultimo il: 22.4.2024).
12 Cfr. messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023−2027, Obiettivo 3, pagg. 111 e 120, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale (consultato da ultimo il: 22.4.2024).