Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 11 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari nonché di altri atti normativi in relazione alla collaborazione con servizi esteri

Hanno espresso il loro parere:

− 24 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD,

VS e ZH; GL, GR, OW e UR hanno rinunciato esplicitamente a presentare un parere;

− 3 partiti politici: il Centro, PLR e PS;

− 4 associazioni mantello dell’economia: economiesuisse, ASB, USS e usam;

− 8 cerchie interessate: ABPS, AMAS, EXPERTsuisse, SIX, SwissAccounting,

SwissHoldings, ABG e UBCS;

− 1 altro partecipante: ZKB.

Le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione sono presentate qui di seguito. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi6.

3 Principali risultati della procedura di consultazione

3.1 Osservazioni di carattere generale

LFINMA

Tutti i partecipanti alla consultazione approvano di principio l’obiettivo di modificare le disposizioni della LFINMA sulla collaborazione internazionale. In particolare sono accolte positivamente le nuove regolamentazioni sulla collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere (art. 42bbisAP-LFINMA) e sulla notificazione transfrontaliera di documenti (art. 42d AP-LFINMA).

Per quanto concerne le modifiche proposte relative all’articolo 42a AP-LFINMA (procedura del cliente), la maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati in merito (15 pareri, segnatamente AG, BE, GE, TI, VD, ZH, il Centro, PLR, economiesuisse, ASB, usam, ABPS, SwissHoldings, ABG e ZKB), si esprime a favore di una limitazione parziale in presenza di casi di abuso del mercato (variante B). In questo contesto, il Cantone di ZH, economiesuisse, ASB, usam, ABPS, ABG e ZKB sottolineano che, anche nel caso di una limitazione parziale, le garanzie dello Stato di diritto della procedura di assistenza amministrativa non devono essere compromesse e che la FINMA deve osservare rigorosamente in ogni caso i principi di specialità, confidenzialità e proporzionalità secondo l’articolo 42 LFINMA. Una minoranza composta da cinque partecipanti (NW, SO, PS, USS e SwissAccounting) predilige la soppressione completa della procedura del cliente (variante A).

Per quanto concerne gli adeguamenti dell’articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza), diversi partecipanti ritengono sia necessario apportare ulteriori modifiche al fine di rafforzare la certezza del diritto (ZH, TI, PLR, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, UBCS, ZKB e – sulla base del parere di ASB – SIX, SwissHoldings e ABG). Richiedono, tra le altre cose, di stralciare il riferimento dell’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA e quindi ai requisiti dell’assistenza amministrativa (specialità e confidenzialità) nonché di definire nel modo più ampio possibile il campo di applicazione dell’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA per garantire i flussi di informazioni di importanza minore.

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