Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari nonché di altri atti normativi in relazione alla collaborazione con servizi esteri
nonostante gli interessi legittimi a una collaborazione internazionale efficiente, le garanzie dello Stato di diritto che si applicano nelle procedure di assistenza giudiziaria non devono essere compromesse dall’assistenza amministrativa.
Nel soppesare i diritti di protezione dei partecipanti al mercato finanziario oggetto della verifica e l’interesse dei restanti operatori del mercato nel garantire l’integrità del mercato, il PS ritiene legittimo non applicare la procedura del cliente. Da un lato, l’articolo 29a della Costituzione federale (Cost., RS 101) consentirebbe di limitare eccezionalmente la garanzia della via giudiziaria per motivi di interesse pubblico sovraordinati, dall’altro, i clienti accetterebbero espressamente tali limitazioni nel quadro delle dichiarazioni di rinuncia (i cosiddetti «waiver»). Il PS sottolinea inoltre che, anche nell’ambito delle nuove regolamentazioni, l’assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata solo nel rispetto dei principi di specialità, confidenzialità e proporzionalità e nel caso in cui sussista un sospetto iniziale sufficiente. Inoltre, l’articolo 42a capoverso 1 AP-LFINMA garantirebbe che la procedura amministrativa sia svolta conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) se il detentore delle informazioni lo richiede. Il PS evidenzia che un adeguamento coerente della vigilanza dei mercati finanziari agli standard internazionali sarebbe necessario per rafforzare la fiducia e la stabilità dei mercati finanziari.
3.2.2 Articolo 42bbis AP-LFINMA (collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero)
L’introduzione del nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA sulla collaborazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere è generalmente accolta con favore. Non sono pervenuti riscontri critici in proposito. Solo alcuni partecipanti si sono pronunciati espressamente su questa modifica, dichiarando il proprio appoggio (PS, USS e SwissAccounting). Il PS precisa a tal proposito che la regolamentazione proposta contribuisce in modo significativo a garantire il riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’Unione europea (UE), rafforzando così l’accesso al mercato interno dell’UE per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, aspetto che considera particolarmente positivo. Nel complesso, il PS ravvisa nell’introduzione dell’articolo 42bbisAP-LFINMA un passo importante verso il rafforzamento della stabilità, dell’affidabilità e dell’integrazione nel contesto internazionale della piazza finanziaria svizzera.
3.2.3 Articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza)
Come già indicato precedentemente, diversi partecipanti (ZH, TI, PLR, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, UBCS, ZKB) auspicano una precisazione del tenore della disposizione, con l’obiettivo di rafforzare la certezza del diritto nel caso di una trasmissione diretta di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza ad autorità estere o altri enti.
La necessità di apportare precisazioni è rimarcata in particolare dall’ASB e da ZKB: per quanto riguarda l’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA, entrambi criticano il riferimento all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA e quindi ai principi di specialità e confidenzialità applicati all’assistenza amministrativa della FINMA. Tale riferimento andrebbe stralciato, poiché la trasmissione diretta secondo l’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA è effettuata sì a fini di vigilanza, ma da attori privati e quindi non nell’ambito dell’assistenza amministrativa della FINMA. L’applicazione dei principi citati è pertanto estranea a questo contesto. Inoltre, secondo l’articolo 42c capoverso 1 lettera b AP-LFINMA gli assoggettati alla vigilanza sarebbero già tenuti a tutelare i diritti dei clienti e di terzi. Piuttosto sarebbe necessario precisare espressamente che il trasferimento è consentito per finalità di vigilanza. Si suggerisce inoltre di prevedere come unico requisito una richiesta ai destinatari di garantire la confidenzialità.