Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari nonché di altri atti normativi in relazione alla collaborazione con servizi esteri
di chiarire espressamente nell’articolo 43 AP-LFINMA che tutte le informazioni che gli assoggettati alla vigilanza sono autorizzati a trasmettere direttamente alle autorità estere secondo l’articolo 42c AP-LFINMA possono essere rese accessibili anche nel contesto dei controlli transfrontalieri in loco. In aggiunta suggeriscono di sancire esplicitamente la possibilità per la FINMA di concludere dichiarazioni d’intenti («memorandum of understanding») con le autorità estere al fine di accordarsi sulle modalità delle verifiche transfrontaliere.
AMAS chiede infine di trasformare la disposizione potestativa al capoverso 2 dell’articolo 43 AP-LFINMA in una prescrizione vincolante per la FINMA. La FINMA dovrebbe essere giuridicamente obbligata ad autorizzare il controllo in loco se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2 AP-LFINMA. Questa richiesta è motivata dal fatto che l’attuale formulazione aperta («essa può [...] permettere») darebbe l’impressione che la FINMA possa rifiutare, senza motivo, di concedere il permesso per un controllo in loco, anche se tutte le condizioni legali sono soddisfatte. Ciò genererebbe incertezze tra le autorità di vigilanza estere e potrebbe rendere più difficile la collaborazione internazionale. AMAS sottolinea che garantire la possibilità di effettuare controlli in loco sarebbe una condizione essenziale per essere riconosciuti nelle giurisdizioni estere come gestori di fondi assoggettati a vigilanza, in particolare nell’UE e negli Stati Uniti.
3.3 Pareri sulle singole disposizioni della LSR
Unicamente EXPERTsuisse si è pronunciato sulle modifiche previste nella LSR, respingendone la maggior parte. EXPERTsuisse ritiene che la maggioranza delle modifiche non sia né necessaria né opportuna, in quanto i requisiti della vigilanza sui mercati finanziari internazionali non sono comparabili con quelli della sorveglianza dei revisori. Gli altri partecipanti non si sono espressi sulle modifiche della LSR.
3.3.1 Articolo 26 AP-LSR (cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori)
EXPERTsuisse accoglie con favore che il principio di proporzionalità venga esplicitamente sancito.
3.3.2 Articolo 26a AP-LSR (trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale)
EXPERTsuisse respinge con determinazione l’articolo 26a AP-LSR. La regolamentazione concernente la trasmissione diretta all’estero di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale violerebbe il principio della vigilanza da parte dello Stato di origine e conterrebbe termini giuridici poco chiari. Questo aumenterebbe il rischio per le imprese di revisione di violare il diritto svizzero. Inoltre, le imprese sarebbero gravate da un notevole onere legato all’interpretazione e agli accertamenti, che comprometterebbe la certezza del diritto e l’efficienza.
3.3.3 Articolo 26b AP-LSR (notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori)
EXPERTsuisse respinge anche l’articolo 26b capoverso 1 AP-LSR. Questa regolamentazione minaccerebbe la sovranità dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e minerebbe la possibilità di esercitare una sorveglianza unitaria sulla qualità delle verifiche. Vi sarebbe anche il rischio che le autorità estere eludano la sorveglianza svizzera e possano esercitare una pressione sproporzionata sulle imprese di revisione.