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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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(i) fornire a ciascun agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte un nuovo certificato di trattenuta alla fonte o una conferma orale o scritta (anche via e-mail) della modifica dello status secondo il capitolo 4 dell’IRC dell’istituto finanziario svizzero, oppure (ii) informare in altro modo gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte attraverso mezzi pubblicamente disponibili in merito alla modifica dello status secondo il capitolo 4 dell’IRC dell’istituto finanziario svizzero.

7. Un agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte a conoscenza (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense) del fatto che un istituto finanziario svizzero tenuto a fornire un GIIN a un agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte non è più incluso nella lista degli istituti

finanziari esteri pubblicata dall’IRS non è tenuto a effettuare la trattenuta sui pagamenti soggetti a imposizione alla fonte effettuati a favore dell’istituto finanziario svizzero ai sensi del capitolo 4 dell’IRC fino a 90 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

8. Per evitare un numero sproporzionato di notifiche trasmesse tardivamente:

a) l’autorità competente svizzera dovrebbe adoperarsi al meglio per garantire che gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettano tutte le notifiche relative ai periodi di rendiconto antecedenti l’entrata in vigore dell’Accordo entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’Accordo entra in vigore, incluso:

(i) fornendo istruzioni a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti tramite avvisi periodici di correggere, modificare, annullare o presentare nuove notifiche relative a tali periodi antecedenti al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui l’Accordo entra in vigore, e

(ii) stabilendo disposizioni di attuazione efficaci per affrontare la non conformità alle istruzioni fornite agli istituti finanziari svizzeri notificanti di cui al

numero (i) del presente paragrafo 8;

b) l’autorità competente statunitense dovrebbe adoperarsi al meglio per:

(i) avvisare gli istituti finanziari svizzeri notificanti entro il 31 maggio dell’anno in cui l’Accordo entra in vigore dell’obbligo di presentare notifiche corrette, modificate, annullate o nuove riguardo ai periodi di rendiconto antecedenti l’entrata in vigore dell’Accordo, e

(ii) conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione, fornire all’autorità competente svizzera le informazioni necessarie a ottemperare al paragrafo 8 lettera a.

9. Ai fini della comunicazione all’IRS di una notifica trasmessa tardivamente, l’autorità competente svizzera dovrebbe includere nella sezione «AdditionalData» (6.4.9.1) del

[FATCA XML Schema] per le notifiche trasmesse tardivamente le seguenti informazioni:

(i) «Y» nel campo «ADDITIONAL_ITEM_IND»,

(ii) il numero di riferimento del documento (ossia «DocRefID») del modulo 8966 inviato ai sensi dell’Accordo del 2013 nel campo «ITEM_NM», e