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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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allegato II.

A. Istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1. L’espressione «istituto

finanziario estero notificante secondo il modello 1» designa un istituto finanziario in relazione al quale un ente governativo o un’agenzia governativa non statunitense conviene di ottenere e scambiare informazioni ai sensi di un accordo intergovernativo secondo il modello 1. Ai sensi della presente definizione, l’espressione «accordo intergovernativo secondo il modello 1» designa un accordo tra gli Stati Uniti o il Dipartimento del Tesoro statunitense e un ente governativo non statunitense o una o più agenzie governative dello stesso concernente l’applicazione della normativa FATCA mediante notifica da parte degli istituti finanziari a tale ente governativo o agenzia governativa non statunitense e successivo scambio automatico con l’IRS delle informazioni notificate.

B. Istituto finanziario estero partecipante. L’espressione «istituto finanziario estero partecipante» designa un istituto finanziario che ha convenuto di ottemperare a quanto disposto in un accordo FFI, incluso un istituto finanziario descritto in un accordo intergovernativo secondo il modello 2 che ha accettato di ottemperare a quanto disposto in un accordo FFI. L’espressione «istituto finanziario estero partecipante» include anche una succursale di un intermediario qualificato di un istituto finanziario statunitense notificante, a meno che tale succursale sia un istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1. Ai sensi della presente definizione, l’espressione «accordo FFI» designa un accordo tra l’IRS e un istituto finanziario che definisce le condizioni che un istituto finanziario deve soddisfare per essere ritenuto adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell’IRC. Inoltre, ai sensi della presente

definizione, l’espressione «accordo intergovernativo secondo il modello 2» designa un accordo tra gli Stati Uniti o il Dipartimento del Tesoro statunitense e un ente governativo non statunitense o una o più agenzie governative dello stesso concernente l’agevolazione dell’applicazione della normativa FATCA mediante notifica da parte degli istituti finanziari direttamente all’IRS secondo quanto disposto in un

accordo FFI e successivo scambio di informazioni tra tale ente governativo o agenzia governativa non statunitense e l’IRS.