Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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finanziario svizzero non influisce su nessuno degli obblighi di diligenza, di trattenuta alla fonte, di notifica di informazioni, di presentazione di dichiarazioni fiscali, di conformità o altri obblighi dell’istituto finanziario svizzero ai sensi dell’accordo FFI derivanti da o in relazione a un anno civile (o a una parte di un anno civile) durante cui l’accordo FFI era in vigore.
2. Un istituto finanziario svizzero che si è registrato presso l’IRS prima della data di entrata in vigore dell’Accordo, e il cui status secondo il capitolo 4 dell’IRC non è stato revocato, è autorizzato a continuare a utilizzare lo stesso numero di identificazione globale per
intermediari finanziari (Global Intermediary Identification Number, GIIN) che ha ottenuto quando si è registrato presso l’IRS, se l’istituto finanziario svizzero procede come segue.
All’entrata in vigore dell’Accordo, e dopo che l’IRS modifica lo status secondo il capitolo 4 dell’IRC di un istituto finanziario svizzero (che non sia un istituto finanziario svizzero che è una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera) sul portale di registrazione FATCA dell’IRS in «registrazione incompleta» e notifica di conseguenza l’istituto
finanziario svizzero interessato, per continuare a utilizzare il suo GIIN l’istituto finanziario svizzero dovrebbe collegarsi al portale di registrazione FATCA dell’IRS e ripresentare la sua registrazione. Per assicurare che l’istituto finanziario svizzero figuri nella lista degli istituti finanziari esteri dell’IRS del mese successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo,
l’istituto finanziario svizzero ripresenta la sua registrazione entro 20 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Un elenco degli istituti finanziari esteri aggiornato è pubblicato il primo giorno di ogni mese e include soltanto gli istituti finanziari e le succursali che hanno status «approvato» il primo giorno del mese e che sono stati approvati almeno cinque giorni
lavorativi prima del primo giorno del mese.
3. Un istituto finanziario che è un’entità sponsor dovrebbe seguire la procedura descritta al paragrafo 2 affinché le sue entità sponsorizzate possano continuare a utilizzare gli stessi GIIN che avevano ottenuto al momento della loro registrazione presso l’IRS da parte dell’entità sponsor.
4. L’entrata in vigore dell’Accordo e la ripresentazione della registrazione da parte di un istituto finanziario svizzero che è l’istituto finanziario capofila (quale definito nella
pubblicazione 5118 dell’IRS, FATCA Online Registration User Guide) secondo la procedura descritta al paragrafo 2 non incidono sullo status secondo il capitolo 4 dell’IRC di un membro (che non sia un membro che è un istituto finanziario svizzero) di un gruppo affiliato allargato, come definito nella sezione 1471(e)(2) e nelle relative disposizioni esecutive del
Dipartimento del Tesoro statunitense, per il quale un istituto finanziario svizzero è l’istituto finanziario capofila, incluso che tutti i membri il cui status non è stato revocato (compreso un membro che sia un istituto finanziario svizzero, purché tale istituto finanziario svizzero segua la procedura descritta al paragrafo 2) possono continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione presso l’IRS.
5. Nel caso di un istituto finanziario svizzero che è una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, non è necessaria alcuna azione sul portale di registrazione FATCA dell’IRS a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo affinché l’istituto finanziario svizzero possa continuare a utilizzare lo stesso GIIN che ha ottenuto al momento della registrazione presso l’IRS.
6. Ogni istituto finanziario svizzero il cui status secondo il capitolo 4 dell’IRC cambia a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo dovrebbe, entro 90 giorni da tale entrata in vigore,